Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

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Il diritto vigente non contiene norme concernenti il contenuto del contratto di fusione. L’articolo 748 numero 8 CO stabilisce soltanto che le azioni destinate a soddisfare gli azionisti della società sciolta sono loro consegnate “in conformità del contratto di fusione.” La legge presuppone pertanto la necessità di un contratto di fusione.

I soggetti giuridici interessati dalla fusione definiscono nel contratto di fusione i principi dell’operazione concreta di fusione, mentre la legge stabilisce il contenuto minimo del contratto. Nella Terza direttiva CEE si discorre di “progetto di fusione”, mentre gli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea parlano di “contratto di fusione”. Il presente avamprogetto si attiene a quest’ultimo termine.

L’articolo 5 della Terza direttiva CEE menziona otto punti che il progetto di deve obbligatoriamente contenere, recepiti poi nelle legislazioni nazionali degli Stati membri dell’UE. L’articolo 13 dell’avamprogetto riprende tale disciplinamento adattandolo alle peculiarità del diritto svizzero. Fanno segnatamente riferimento alle particolarità elvetiche la lettera f concernente l’offerta di un’indennità di cui all’articolo 8 nonché la lettera i concernente la designazione dei soci illimitatamente responsabili (cfr. anche art. 18 cpv. 3).

La lettera g consente ai soggetti giuridici che partecipano alla fusione di conferire a quest’ultima un effetto retroattivo, segnatamente per quanto attiene alla contabilità. Occorre tuttavia precisare che la retroattività è possibile soltanto per il rapporto tra i soggetti giuridici interessati. L’effetto della fusione può essere opposto ai terzi soltanto a partire dall’iscrizione nel registro di commercio, conformemente agli articoli 20 e 21.

Art. 14 Rapporto di fusione

In sintonia con l’articolo 9 della Terza direttiva CEE, l’articolo 14 prevede che gli organi superiori di direzione o di amministrazione dei soggetti giuridici che partecipano alla fusione elaborino un rapporto scritto che spiega e giustifica la fusione dal profilo giuridico ed economico. L’articolo 14 capoverso 2 enumera i punti che vanno trattati nel rapporto. Si esigono sia dati materiali sulla fusione (lett. c-f) sia informazioni circa il suo scopo e le sue conseguenze (lett. a, g ed h).

Art. 15 Verifica del contratto di fusione e del rapporto di fusione

Il contratto e il rapporto di fusione devono essere verificati separatamente per ogni soggetto giuridico partecipante alla fusione da un revisore particolarmente qualificato. I requisiti professionali che il revisore deve soddisfare e l’indipendenza di cui deve beneficiare sono retti dagli articoli 727b e 727c CO. La Terza direttiva CEE autorizza la designazione di un revisore comune per tutti i soggetti giuridici partecipanti alla fusione qualora la domanda sia formulata in modo congiunto e la designazione sia effettuata da un’autorità giudiziaria o amministrativa (art. 10 cpv. 1 della direttiva). L’avamprogetto demanda tale competenza all’Ufficio federale del registro di commercio (art. 15 cpv. 4) per evitare di oberare i