Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

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contabili nonché, se del caso, del bilancio intermedio (cpv. 4). Siffatto ampio diritto di consultazione è segnatamente necessario per permettere ai creditori di decidere se chiedere la costituzione di garanzie per i loro crediti conformemente all’articolo 25. Il capoverso 4 si ispira al disciplinamento del riveduto diritto delle società anonime nell’articolo 697h CO, anche se va precisato che nel caso della fusione è sempre dato un interesse degno di protezione del creditore alla consultazione visto il suo diritto di esigere che i suoi crediti siano garantiti (cfr. art. 25).

A tenore del capoverso 3 i soci possono inoltre chiedere che siano loro fornite a titolo gratuito copie dei documenti dei quali è concessa la consultazione (cfr. il corrispondente disciplinamento all’articolo 11 capoverso 3 della terza direttiva CEE). I creditori godono del medesimo diritto per quanto concerne i conti e i rapporti annuali (cpv. 4).

Infine ogni soggetto giuridico partecipante alla fusione deve notificare sul Foglio ufficiale svizzero di commercio di aver depositato il contratto della fusione presso l’Ufficio del registro di commercio e la possibilità di consultazione presso la sua sede (art. 17 cpv. 5).

Sezione 5: Decisione di fusione e iscrizione nel registro di commercio

Art. 18 Decisione di fusione

Come già rilevato nelle osservazioni in merito all’articolo 12, il contratto di fusione dev’essere approvato dall’assemblea generale, rispettivamente da tutti i soci nelle società in nome collettivo o in accomandita. L’articolo 18 disciplina le esigenze in materia di maggioranze.

Per le società di capitali e le società cooperative sono di massima previste decisioni di maggioranza (cpv. 1). Le esigenze in materia di maggioranza sono rette dalle vigenti prescrizioni legali per decisioni importanti (art. 704 CO per le SA; art. 784 cpv. 2 CO per le Sagl; art. 888 cpv. 1 e 914 n. 11 CO per le cooperative). In due casi è tuttavia richiesta l’approvazione di tutti i soci:

- quando una società cooperativa assume una società di capitali (art. 18 cpv. 1 lett. b);

- quando una società a garanzia limitata assume una società anonima o una società in accomandita per azioni, introducendo per i precedenti azionisti l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi giusta l’articolo 803 CO (art. 18 cpv. 4).

In questi due casi la fusione può giustificare per i soci del soggetto giuridico un obbligo di effettuare un versamento suppletivo o una responsabilità personale. Pare pertanto opportuno esigere l’approvazione di tutti i soci. Senza questa disposizione la minoranza dei soci potrebbe vedersi imporre l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi oppure una responsabilità personale. L’unica alternativa all’esigenza del consenso di tutti i soci consisterebbe nell’obbligo legale per il soggetto giuridico assuntore di offrire ai soci del soggetto giuridico trasferente che non approvano la fusione il riscatto delle loro quote. Si è