Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

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tuttavia rinunciato a questa soluzione poiché implicherebbe una normativa relativamente complicata con una speciale procedura di riscatto nell’ambito della procedura di fusione. Una siffatta soluzione permetterebbe inoltre di espellere de facto alcuni soci dalla società. La normativa qui proposta dovrebbe concernere in pratica soltanto pochi casi nei quali comunque dovrebbe esserci il consenso di tutti i soci. Vi è inoltre la possibilità, prima della decisione di fusione, di offrire ai soci che non approvano la fusione il riscatto delle loro quote, in modo da raggiungere l’unanimità.

Se un soggetto giuridico è assunto da una società in accomandita per azioni, i soci del soggetto giuridico trasferente che secondo il contratto di fusione assumono una responsabilità illimitata devono dare il loro consenso per scritto (art. 18 cpv. 3).

Per la fusione di società in nome collettivo o in accomandita il contratto di fusione deve di principio essere approvato da tutti i soci. In realtà, la fusione può in questo caso modificare in modo determinante lo statuto giuridico dei soci, in particolare per quanto attiene alle loro competenze amministrative. Il contratto di società può tuttavia prevedere che per la fusione è sufficiente l’approvazione di almeno i tre quarti dei soci (art. 18 cpv. 2).

Ai capoversi 5 e 6 sono prescritte le maggioranze necessarie per due ulteriori casi speciali:

- se il contratto di fusione rinuncia alla concessione di quote o diritti sociali a favore dei

soci del soggetto giuridico trasferente e prevede soltanto un’indennità (art. 8 cpv. 2), esso va approvato da tutti i soci del soggetto giuridico trasferente;

- se dalla fusione risulta una modifica dello scopo del soggetto giuridico trasferente e se

per tale modifica, in virtù di prescrizioni legali o statutarie, è necessaria un’altra maggioranza che per la decisione di fusione, quest’ultima deve soddisfare entrambe le esigenze di maggioranza.

Art. 19-22 Atto pubblico: iscrizione nel registro di commercio; validità giuridica; pubblicazione

La decisione di fusione esige l’atto pubblico. Gli organi superiori di direzione e d’amministrazione dei soggetti giuridici partecipanti devono notificare la fusione all’Ufficio del registro di commercio al fine dell’iscrizione (art. 19 e 20). La notifica può avvenire soltanto quando tutti i soggetti giuridici partecipanti hanno approvato la fusione (art. 20 cpv. 2).

Se a causa della fusione una società anonima, una società in accomandita per azioni o una società a garanzia limitata deve aumentare il capitale, l’iscrizione dell’aumento di capitale dev’essere effettuata contemporaneamente alla fusione. Per la società anonima e per la società in accomandita per azioni sono applicabili gli articoli 650 segg. CO. A tenore di queste disposizioni, l’aumento del capitale azionario è deciso dall’assemblea generale, mentre spetta al consiglio d’amministrazione eseguire tale decisione e modificare gli statuti (art. 652g CO).