Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

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Le decisioni di fusione devono essere pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 22). In questa pubblicazione i creditori vanno informati sui diritti loro spettanti in virtù dell’articolo 25.

L’iscrizione nel registro di commercio ha effetto costitutivo: tutti gli attivi e i passivi del soggetto giuridico trasferente sono trasferiti in tal istante mediante successione a titolo universale al soggetto giuridico assuntore (art. 21). Con l’iscrizione della fusione il soggetto giuridico trasferente (o i soggetti giuridici trasferenti se sono diversi o in caso di fusione mediante unione) è cancellato d’ufficio dal registro di commercio. Si può rinunciare a prorogare l’iscrizione del soggetto giuridico trasferente fino a che i creditori siano stati soddisfatti o garantiti, come previsto dal diritto vigente (art. 748 n. 7 CO), visto che da tale iscrizione non deriva alcuna tutela dei creditori.

Sezione 6: Fusione agevolata di società di capitali

Art. 23 - 24 Campo d’applicazione; condizioni agevolate

In determinate circostanze la protezione dei soci in caso di fusione risulta superflua. I presupposti della fusione possono pertanto essere agevolati. L’avamprogetto prevede agevolazioni per i casi seguenti (art. 23 cpv. 1):

- la società di capitali assuntrice possiede tutte le quote del soggetto giuridico trasferente

che conferiscono un diritto di voto (fusione tra società madre e filiale);

- il medesimo soggetto giuridico possiede tutte le quote delle società di capitali

partecipanti alla fusione che conferiscono un diritto di voto (fusione tra società affiliate);

Inoltre una fusione può avvenire a condizioni agevolate quando il soggetto giuridico assuntore non possiede la totalità ma almeno il 90 per cento delle quote del soggetto giuridico trasferente che conferiscono un diritto di voto (art. 23 cpv. 2) e se sono soddisfatte alcune condizioni supplementari: ai titolari di quote di minoranza dev’essere offerta la possibilità di scegliere tra quote del soggetto giuridico assuntore e un’indennità secondo l’articolo 8 capoverso 1; in tal caso l’indennità deve corrispondere al valore reale delle quote. Inoltre, dalla fusione non deve derivare ai titolari di quote di minoranza né un obbligo di eseguire versamenti suppletivi né una responsabilità personale.

Secondo l’avamprogetto - come secondo la Terza direttiva CEE - l’assunzione della società madre da parte di una società controllata non giustifica una fusione agevolata. Un aumento di capitale della società controllata assuntrice è in questo caso sempre necessario.

Ci si può domandare se in occasione di una fusione una società di capitali assuntrice deve poter disporre del diritto di assumere quote di minoranza anche contro la volontà dei loro titolari. Su questo punto l’avamprogetto segue la legge federale del 24 marzo 1995 sulle