Rapporto esplicativo
Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine
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L’esigenza minima consiste nel riconoscere ai creditori un diritto di “ottenere adeguate garanzie” qualora “la situazione finanziaria delle società partecipanti alla fusione renda necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie” (art. 13 cpv. 2). La protezione dei creditori può del resto essere diversa per la società assuntrice e per la società trasferente (art. 13 cpv. 3).
Secondo l’articolo 25 dell’avamprogetto sia i creditori del soggetto giuridico assuntore che quelli del soggetto giuridico trasferente possono esigere da quest’ultimo la garanzia di loro crediti, sempre che questi siano sorti prima della pubblicazione della decisione di fusione. Il soggetto giuridico assuntore è esonerato dall’obbligo di garanzia se dimostra che l’adempimento delle pretese non è pregiudicato dalla fusione. Se ritiene che la prova fornita sia insufficiente, il creditore può adire il giudice. Si è optato per questa soluzione poiché soltanto il soggetto giuridico assuntore dispone delle informazioni necessarie sulla sua situazione finanziaria. Per i creditori sarebbe estremamente difficile dimostrare o anche rendere soltanto plausibile che la fusione pregiudichi l’adempimento delle loro pretese.
A tenore dell’articolo 25 capoverso 2 il soggetto giuridico tenuto a prestare una garanzia può - invece di garantirla - adempiere l’obbligazione in questione, sempre che ciò non leda altri creditori.
La prestazione della garanzia dev’essere richiesta entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, ossia soltanto dopo che abbia acquisito validità giuridica. In questo punto l’avamprogetto segue la soluzione tedesca.
Art. 26 Responsabilità personale dei soci
La protezione dei creditori è rafforzata dall’articolo 26. In virtù di questa disposizione i soci del soggetto giuridico trasferente che rispondevano personalmente per i suoi debiti prima della fusione restano responsabili in misura uguale, sempre che i debiti siano stati contratti prima della pubblicazione della decisione di fusione o che la loro causa sia anteriore a tale data. La formulazione prescelta comprende in particolare anche azioni di risarcimento derivanti da atti illeciti e ciò anche se il danno non era ancora noto al momento della fusione. Le azioni contro i soci del soggetto giuridico trasferente che dopo la fusione non rispondono personalmente per le obbligazioni del soggetto giuridico assuntore, si prescrivono al più tardi in cinque anni a decorrere dalla pubblicazione della decisione di fusione. Se tuttavia il credito diventa esigibile soltanto dopo la pubblicazione, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data di esigibilità. La prescrizione delle pretese contro soci che anche dopo la fusione rispondono personalmente dei debiti del soggetto giuridico assuntore sottostà invece alle disposizioni generali in materia di prescrizione. Questa soluzione tutela gli interessi dei creditori che devono poter contare sul fatto che una determinata responsabilità personale dei soci dura anche in caso di fusione. Nel disciplinamento da adottare occorre privilegiare la prescrizione alla perenzione poiché in caso d’interruzione della prescrizione si può prolungare la durata delle responsabilità personale. A titolo di paragone si può menzionare la questione della responsabilità del precedente debitore nell’ambito dell’articolo 181 capoverso 2 CO, ove non è comunque