Rapporto esplicativo
Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine
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borse e il commercio di valori mobiliari (legge sulle borse, LBVM; RS 954.1), il cui articolo 33 prevede un diritto di assunzione nel caso di un’offerta di acquisto quando l’offerente possiede più del 98 per cento dei diritti di voto della società interessata. In sintonia con questa disposizione l’articolo 23 capoverso 3 dell’avamprogetto consente ad una società assuntrice che possiede già il 98 per cento dei diritti di voto della società trasferente di assumere le quote restanti (con o senza diritto di voto) dietro rimborso del loro valore reale.
In presenza di una delle fattispecie summenzionate la fusione può avvenire a condizioni agevolate (art. 24 cpv. 1). In particolare, non sono necessarie decisioni delle assemblee generali. L’articolo 24 capoverso 3 prevede tuttavia, in sintonia con la Terza direttiva CEE (art. 27 lett. c), che i titolari di quote del soggetto giuridico assuntore che possiedono complessivamente almeno il 5 per cento del capitale con diritto di voto possano esigere la convocazione di un’assemblea generale della loro società.
Sezione 7: Protezione dei creditori
Art. 25 Garanzia dei crediti
Le disposizioni vigenti in materia di fusione tra società anonime o tra società cooperative contengono disposizioni dettagliate sulla protezione dei creditori. Le legge (art. 748 e 914 CO) esige che gli organi d’amministrazione delle società anonime o cooperative assuntrici effettuino una diffida dei creditori e che il patrimonio della società sciolta sia amministrato separatamente fin tanto che i suoi creditori siano stati soddisfatti o siano state costituite garanzie. Nell’eventuale fallimento della società assuntrice il patrimonio della società sciolta costituisce una massa speciale. A questo proposito occorre ricordare che all’estero non è dato trovare un sistema corrispondente al disciplinamento svizzero. Prevedendo un diritto illimitato alla garanzia il diritto svizzero non tiene sufficientemente conto del fatto che la fusione priva il creditore del sostrato di responsabilità di cui potrebbe valersi soltanto se uno dei soggetti giuridici partecipanti subisce una perdita di capitale o un’eccedenza dei debiti. Nemmeno l’amministrazione separata dei patrimoni, in pratica di difficile attuazione, tiene conto di tale realtà.
Gli Stati europei dispongono di diversi sistemi di protezione dei creditori. Il diritto francese (art. 381 del Code des sociétés, Loi 1966) e quello italiano (art. 2503 Codice civile) prevedono che in caso di fusione i creditori hanno la possibilità di fare opposizione entro un termine determinato. Il tribunale può annullare senza riserve l’opposizione oppure disporre che la società assuntrice soddisfi i creditori o costituisca garanzie. Dal canto suo, il diritto tedesco prescrive che i creditori beneficiano di un diritto a garanzie, ma non prevede una procedura giudiziaria.
Considerata la diversità di questi sistemi di protezione dei creditori si capisce perché la terza direttiva CEE non contempli precise disposizioni in merito e si limiti a sancire, all’articolo 13, che “Le legislazioni degli Stati membri devono prevedere un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla fusione.”