Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 31 Protezione dei creditori

Per quanto concerne la protezione dei creditori è applicabile l’articolo 25. L’articolo 31 lo completa nel senso che il termine per la richiesta di costituzione di garanzie inizia a decorrere il giorno in cui ha effetto la fusione (cfr. art. 27 cpv. 3). Questa precisazione è necessaria poiché per le associazioni non iscritte nel registro di commercio, pure la decisione di fusione non è iscritta nel Registro di commercio né pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Sezione 9: Prescrizioni particolari sulla fusione di fondazioni

Art. 32 Protezione dei beneficiari

Normalmente i beneficiari di fondazioni non godono di veri e propri diritti. In caso di fusione di fondazioni, dall’articolo 4 capoverso 5 risulta tuttavia una tutela indiretta nella misura in cui le fondazioni possono attuare una fusione soltanto se perseguono scopi uguali o affini e se grazie alla fusione l’adempimento di tali scopi viene promosso.

È comunque anche possibile che vengano previsti diritti veri e propri per i beneficiari, in particolare nelle fondazioni di previdenza del personale e occasionalmente in fondazioni di famiglia. Per questi casi l’avamprogetto prevede una specifica clausola protettiva: se ai beneficiari spettano diritti, questi devono essere conservati nella fusione. Si esige inoltre che gli organi superiori delle fondazioni partecipanti alla fusione informino prima della conclusione del contratto di fusione i beneficiari a cui spettano diritti sul progetto e sulle sue conseguenze. Con questo obbligo d’informazione da parte degli organi della fondazione si permette ai beneficiari di prendere provvedimenti per tutelare le proprie diritti. Visto che i beneficiari che dispongono di diritti sono assimilati ai creditori, possono domandare la costituzione di garanzie in virtù dell’articolo 25. Per le fondazioni di previdenza del personale vi sono inoltre i rimedi e gli ausili giuridici della legge federale sulla procedura amministrativa23 e della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).24

Art. 33 Disposizioni non applicabili

Le disposizioni generali sulla fusione sono applicabili anche alla fusione di fondazioni. Non sono invece applicabili le disposizioni sulla struttura del capitale e sulle quote sociali. L’articolo 33 menziona le disposizioni che non sono applicabili.

Occorre anche rilevare che il contratto di fusione, come nella fusione di associazioni, non dev’essere verificato da un revisore specialmente abilitato.

23

RS 172.021

24

RS 831.40