Rapporto esplicativo
Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine
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Art. 34 Contratto di fusione e approvazione
Nella fondazioni la competenza di concludere un contratto di fusione spetta all’organo superiore della fondazione. Mentre nelle società di capitali, nelle società cooperative e nelle associazioni oltre alla conclusione del contratto è necessaria l’approvazione dell’assemblea generale e nelle società semplici i soci devono approvare il contratto (art. 18 cpv. 1 e 2), per le fondazioni siffatta esigenza d’approvazione non sussiste. L’articolo 34 prescrive tuttavia per la fusione di fondazioni la necessità di massima dell’approvazione da parte dell’autorità di vigilanza di tutte le fondazioni partecipanti alla fusione. È prevista un’eccezione per le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche che non sottostanno ad un’autorità di vigilanza. Nell’ambito della sua competenza d’approvazione l’autorità di vigilanza deve garantire che i requisiti per la fusione siano soddisfatti, segnatamente per quanto attiene agli scopi della fondazione (art. 4 cpv. 5) e alla salvaguardia dello statuto e dei diritti dei beneficiari (art. 32).
Sezione 10: Prescrizioni particolari sulla fusione di istituti di previdenza
Art. 35 Protezione degli assicurati
Per la fusione tra istituti di previdenza sono necessarie misure speciali atte a tutelare gli assicurati. L’articolo 35 sancisce quindi che lo statuto giuridico e i diritti degli assicurati vanno salvaguardati. La protezione degli assicurati è completata dalle prescrizioni di cui all’articolo 37.
Art. 36 Disposizioni applicabili
Il presente articolo disciplina l’applicazione delle diverse disposizioni dell’avamprogetto alla fusione di istituti di previdenza. Per quanto questa sezione dell’avamprogetto non contempli prescrizioni speciali, la fusione di istituti di previdenza è retta dalle disposizioni generali e, per soggetti giuridici che rivestono la forma di fondazioni, anche dalle disposizioni speciali sulla fusione di fondazioni (art. 32 segg.).
Art. 37 Contratto di fusione, rapporto di fusione e verifica
L’intento di salvaguardare i diritti e lo statuto degli assicurati è sottolineato anche dall’articolo 37. Il capoverso 1 di detta disposizione disciplina il contenuto del contratto di fusione, il quale deve segnatamente contenere indicazioni sullo statuto giuridico e sui diritti degli assicurati. Il capoverso 2 concerne il contenuto del rapporto di fusione, che deve in particolare descrivere in che modo lo statuto giuridico e i diritti degli assicurati restano salvaguardati. I capoversi 3 e 4 concernono la verifica del contratto e del rapporto di fusione; la verifica dev’essere effettuata da un esperto riconosciuto in materia di