Rapporto esplicativo
Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine
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soggetto giuridico trasferente, quest’ultimo continua a sussistere, contrariamente a quanto accade in caso di divisione;
- la dissociazione. Si ha dissociazione quando un soggetto giuridico (soggetto giuridico trasferente) trasferisce una o più parti del suo patrimonio a uno o più soggetti giuridici già esistenti o da costituire (soggetti giuridici assuntori). Contrariamente alla separazione, la controprestazione dei soggetti giuridici assuntori (quote o diritti sociali, rispettivamente un’indennità) non viene fornita ai soci del soggetto giuridico trasferente, bensì al soggetto giuridico trasferente medesimo. Ne consegue che la dissociazione non ha incidenza alcuna sullo statuto giuridico dei soci del soggetto giuridico trasferente. Questa forma di scissione può in particolare servire alla costituzione di una filiale o alla creazione di una società in joint-venture, quando più soggetti giuridici trasferiscono una parte del loro patrimonio ad una stessa società. La dissociazione può ad esempio essere utile anche per trasferire gli affari operativi ad una nuova filiale; in tal caso la precedente società diventa una holding.
La scissione implica di principio sempre l’attribuzione di quote o diritti sociali del soggetto giuridico assuntore sia ai soci del soggetto giuridico trasferente (in caso di divisione o separazione) sia al soggetto giuridico trasferente stesso (nel caso di una dissociazione). L’offerta di un’indennità quale alternativa alla attribuzione di quote o diritti sociali (cfr. art. 3 cpv. 2 in materia di fusione) è prevista soltanto per la dissociazione. La dissociazione verso un’indennità permette al soggetto giuridico trasferente di alienare una parte del suo patrimonio e quindi di beneficiare dei vantaggi del trasferimento per legge (cfr. art. 63).
Sia nel caso della divisione, sia in quello della separazione come anche in quello della dissociazione le parti del patrimonio separate possono essere trasferite a soggetti giuridici esistenti o a soggetti giuridici costituiti nell’ambito della scissione. Nel primo caso si parla di “scissione per assunzione”, mentre nel secondo caso di “scissione per costituzione”.
Art. 40 Scissioni permesse
Come nel caso della fusione, anche nella scissione occorre definire la cerchia dei soggetti giuridici partecipanti. L’articolo 40 limita la scissione ai soggetti giuridici per i quali tale istituto è effettivamente necessario. È segnatamente il caso per società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni e società a garanzia limitata) e per le società cooperative. Il capoverso 2 precisa che sia il soggetto giuridico trasferente sia quelli assuntori devono essere società di capitali o società cooperative. Ciò non deve tuttavia essere inteso nel senso che una scissione può coinvolgere esclusivamente soggetti giuridici che hanno la medesima forma giuridica. Una società anonima può senz’altro scindersi in una cooperativa e in una società a garanzia limitata.
Il capoverso 3 prevede la possibilità di scissione anche per le istituti di previdenza che rivestono la forma giuridica della cooperativa o della fondazione, sempre che il loro scopo resti salvaguardato nella scissione. L’articolo 65 stabilisce inoltre che lo statuto giuridico e