Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

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i diritti degli assicurati vanno salvaguardati. Occorre inoltre rilevare che il recesso da una fondazione collettiva non va inteso come una scissione ai sensi del presente avamprogetto.

Se in virtù degli articoli 39 segg. la scissione non è prevista per un determinato soggetto giuridico (ad esempio per società in nome collettivo e in accomandita, associazioni e fondazioni), quest’ultimo può scindere il suo patrimonio soltanto mediante il proprio scioglimento o la costituzione di nuovi soggetti giuridici con forma giuridica uguale o diversa. Gli istituti di diritto pubblico possono scindersi in più istituti di diritto pubblico, sempre che il diritto pubblico applicabile preveda tale possibilità. La scissione di un istituto di diritto pubblico in soggetti giuridici di diritto privato deve invece avvenire in due fasi: l’istituto di diritto pubblico deve dapprima trasformarsi in una società di capitali o in una società cooperativa (art. 85 cpv. 1 lett. b), la quale in seguito può essere oggetto di una scissione.

Sezione 2: Quote e diritti sociali

Art. 41 Salvaguardia delle quote e dei diritti sociali

Fatta salva l’indennità prevista all’articolo 39 lettera c, la scissione avviene dietro attribuzione di quote o diritti sociali da parte del soggetto giuridico assuntore ai soci del soggetto giuridico trasferente oppure a questo medesimo in caso di dissociazione. Come per la fusione, anche nel caso di una scissione occorre rispettare il principio della continuità dei diritti sociali. A tal fine l’articolo 41 capoverso 1 rinvia alle corrispondenti disposizioni in materia di fusione (art. 7). Tale rinvio concerne comunque solo i casi di divisione e di separazione. In caso di dissociazione il problema non si pone poiché le quote e i diritti sociali dei soci del soggetto giuridico trasferente restano immutati.

Come nella fusione il rapporto di cambio delle quote può essere completato dalla prestazione di un conguaglio da parte del soggetto giuridico assuntore. Anche se assai rara in casi di scissione, la possibilità di un conguaglio dev’essere contemplata, ad esempio per i casi di una scissione asimmetrica (cfr. qui appresso).

Sia nella divisione sia nella separazione i soci del soggetto giuridico trasferente ricevono quote o diritti sociali del soggetto giuridico assuntore. Per quanto concerne la concessione di quote o diritti sociali l’articolo 41 capoverso 2 prevede due possibilità (cfr. a questo proposito anche qui sopra n. 182):

- ai singoli soci del soggetto giuridico trasferente possono essere attribuiti quote o diritti sociali dei soggetti giuridici assuntori corrispondenti proporzionalmente alla partecipazione posseduta sinora al soggetto giuridico trasferente (scissione simmetrica). Ad esempio, ad un azionista che possiede il dieci per cento del capitale azionario della società trasferente è attribuito il dieci per cento del capitale della società a garanzia limitata risultante dalla separazione. Di massima, una scissione simmetrica non modifica il rapporto tra i soci. È tuttavia naturale che nel trasferimento di parti patrimoniali a soggetti giuridici già esistenti (scissione per assunzione) l’unione dei