Rapporto esplicativo
Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine
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previdenza professionale, il quale deve segnatamente confermare che la fusione è materialmente fondata e che i diritti e lo statuto degli assicurati restano salvaguardati.
Art. 38 Approvazione
Indipendentemente dalla loro forma giuridica, per la loro fusione gli istituti di previdenza necessitano dell’approvazione dell’autorità di vigilanza secondo l’articolo 61 LPP25. Dagli articoli 67 e 86 capoverso 2 risultano inoltre riserve d’approvazione anche per la scissione e la trasformazione di istituti di previdenza. Occorrerà ancora esaminare se è il caso di integrare meglio i corrispondenti requisiti d’approvazione nella LPP. Il presupposto dell’approvazione da parte dell’autorità di vigilanza potrebbe essere esteso anche alle liquidazioni totali o parziali, il cui significato economico può essere equivalente ad una scissione (ad esempio nel caso di recesso di una cassa di previdenza da un’istituto collettivo), ma non è stato incluso nell’ambito del presente avamprogetto.
Nell’allegato all’avamprogetto è previsto di creare nella LPP una norma di delegazione che consenta al Consiglio federale di disciplinare più in dettaglio i presupposti e la procedura d’approvazione di fusioni di istituti di previdenza da parte dell’autorità di vigilanza (art. 62 cpv. 3 LPP).
Capitolo 3: Scissione
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 39 Principio
L’articolo 39 riconosce tre forme di scissione (per quanto concerne le differenti forme di scissione cfr. anche le osservazioni al n. 182 della parte generale):
- la divisione. Si ha divisione quando un soggetto giuridico (soggetto giuridico trasferente) divide la totalità del suo patrimonio attivo e passivo e lo trasferisce in parti ad altri soggetti giuridici (soggetti giuridici assuntori). I soci del soggetto giuridico trasferente ottengono quote o diritti sociali dei soggetti giuridici assuntori. Con la divisione il soggetto giuridico trasferente è sciolto e cancellato dal Registro di commercio;
- la separazione. Si ha separazione quando un soggetto giuridico (soggetto giuridico trasferente) trasferisce una o più parti del suo patrimonio a uno o più soggetti giuridici già esistenti o da costituire (soggetti giuridici assuntori). I soci del soggetto giuridico trasferente ricevono quote o diritti sociali dei soggetti giuridici assuntori. Visto che le parti del patrimonio trasferite non corrispondono alla totalità del patrimonio del
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RS 831.40