Rapporto esplicativo
Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 42Fedlex · Rapporto esplicativo
soci del soggetto giuridico trasferente con quelli del soggetto giuridico assuntore può provocare una modifica dei rapporti di partecipazione; in questo caso la proporzione tra le quote di partecipazione può essere garantita soltanto entro i diritti attribuiti in seguito alla scissione.
- nella scissione di un soggetto giuridico è pure possibile modificare i rapporti di partecipazione (scissione asimmetrica). Ai singoli soci del soggetto giuridico trasferente possono essere attribuite diverse quote o diritti sociali a tutti o ad alcuni soggetti giuridici assuntori. Si può anche prevedere che a taluni soci del soggetto giuridico trasferente vengano esclusivamente attribuiti quote e diritti sociali di un soggetto giuridico assuntore e che gli altri soci conservino soltanto le loro partecipazioni al soggetto giuridico trasferente.
Queste due possibilità di scissione sottostanno essenzialmente alle medesime disposizioni legali. Un’eccezione è costituita dalle esigenze di maggioranza per l’approvazione da parte dell’assemblea generale (art. 53). Proprio la scissione asimmetrica può comportare grandi rischi per i soci minoritari; ad esempio potrebbero essere attribuite loro partecipazioni al soggetto giuridico che assume la parte patrimoniale meno redditizia.
Sezione 3: Riduzione e aumento del capitale, costituzione e bilancio intermedio
Art. 42 Riduzione di capitale in caso di separazione
Visto che nella divisione il soggetto giuridico trasferente viene sciolto, non è necessario procedere ad una riduzione del capitale. Dal canto suo, la dissociazione non ha incidenza alcuna sul capitale del soggetto giuridico trasferente poiché quest’ultimo riceve una controprestazione per il trasferimento della sua parte patrimoniale. Per contro, quando la scissione avviene per separazione, può rivelarsi necessario che la società di capitali che opera la scissione riduca il suo capitale. Un’applicazione cumulativa delle disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti la riduzione del capitale (cfr. art. 733 e 734 CO per la società anonima e la società in accomandita per azioni, nonché l’art. 788 cpv. 2 per la società a garanzia limitata) e delle prescrizioni della legge sulla fusione risulta pertanto superflua. In realtà le disposizioni concernenti la riduzione del capitale intendono soprattutto tutelare gli interessi dei creditori e creerebbero doppioni con le disposizioni concernenti la protezione dei creditori in caso di scissione (art. 56 segg.). Perciò l’articolo 42 prevede che in caso di scissione le disposizioni del Codice delle obbligazioni sulla riduzione del capitale non sono applicabili nell’ambito di una separazione; soltanto però se la riduzione di capitale avviene contemporaneamente alla separazione.
Art. 43 Aumento del capitale
A tenore del capoverso 1, in caso di scissione per assunzione la società assuntrice deve aumentare il proprio capitale quanto occorre per salvaguardare i diritti dei titolari di quote del soggetto giuridico trasferente secondo l’articolo 41.