Rapporto esplicativo
Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine
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L’importo dell’aumento del capitale può dipendere dal fatto che il soggetto giuridico assuntore disponga di quote del soggetto giuridico trasferente oppure di quote proprie oppure dal fatto che la parte del patrimonio da trasferire comprenda quote del soggetto giuridico assuntore o trasferente. In questi casi si può rinunciare in misura proporzionale all’aumento di capitale. Fatte salve le citate eccezioni, la società di capitali assuntrice deve imperativamente aumentare il suo capitale, nell’interesse della tutela dei creditori.
Come la corrispondente disposizione in materia di fusione (art. 9), anche l’articolo 43 capoverso 2 stabilisce che le prescrizioni del Codice delle obbligazioni concernenti i conferimenti in natura non sono applicabili in caso di aumento del capitale nell’ambito di una scissione.
Art. 44 Nuova costituzione
L’articolo 44 corrisponde all’articolo 10 della normativa sulla fusione e stabilisce che le disposizioni del Codice civile e del Codice delle obbligazioni sulla costituzione di un soggetto giuridico - eccettuate le prescrizioni sui conferimenti in natura e il numero dei promotori - sono applicabili anche per la nuova costituzione nell’ambito di una scissione. Di conseguenza la parte del patrimonio da trasferire deve presentare un’eccedenza di attivi affinché siano rispettate le prescrizioni sulla liberazione del capitale.
Art. 45 Bilancio intermedio
In sintonia con l’articolo 9 capoverso 1 lettera c della Sesta direttiva CEE in materia di diritto delle società (82/891/CEE; cfr. allegato), secondo il presente articolo i soggetti giuridici partecipanti alla scissione devono presentare un bilancio intermedio, sempre che il giorno determinante per il bilancio preceda di più di sei mesi la conclusione del contratto di scissione o l’elaborazione del progetto di scissione.
Sezione 4: Contratto di scissione, progetto di scissione, rapporto di scissione e verifica
Art. 46 Contratto di scissione e progetto di scissione
Per lo svolgimento della scissione i capoversi 1 e 2 distinguono due casi:
- se parti di patrimonio sono trasmesse a soggetti giuridici preesistenti (scissione per assunzione), gli organi superiori di direzione o di amministrazione del soggetto giuridico trasferente e quelli dei soggetti giuridici assuntori concludono un contratto di scissione;
- se parti di patrimonio sono trasmesse a soggetti giuridici da costituire (scissione per nuova costituzione), l’organo superiore di direzione o d’amministrazione del soggetto giuridico trasferente elabora un progetto di scissione.