Rapporto esplicativo
Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine
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Come per la fusione la competenza di concludere il contratto di scissione o di elaborare il progetto di scissione spetta all’organo superiore di direzione o d’amministrazione (per questo concetto cfr. le osservazioni concernenti l’art. 12) dei soggetti giuridici partecipanti.
Il contratto di scissione o il progetto di scissione richiede la forma scritta e dev’essere approvato dall’assemblea generale conformemente agli articoli 53 e 54.
Art. 47 Contenuto del contratto di scissione rispettivamente del progetto di scissione
L’articolo 47 elenca i punti che il contratto o il progetto di fusione devono imperativamente contenere.
Il contratto o il progetto di scissione contengono in particolare un inventario che menziona le parti patrimoniali che sono trasferite nella scissione (art. 47 lett. b). L’inventario stabilisce inoltre la ripartizione degli oggetti del patrimonio attivo e passivo tra le diverse parti del patrimonio nonché l’attribuzione di tali parti ai soggetti giuridici assuntori.
Visto che la divisione e la separazione avvengono sempre verso attribuzione di quote o diritti sociali, il contratto di scissione deve inoltre indicare le quote dei soggetti giuridici assuntori che spettano ai soci del soggetto giuridico trasferente (rapporto di cambio), oppure rispettivamente indicazioni sui diritti sociali nei riguardi del soggetto giuridico assuntore (art. 47 lett. c). In caso di dissociazione il contratto deve indicare la controprestazione (quote o diritti sociali oppure l’importo dell’indennità) spettante al soggetto giuridico trasferente (art. 47 lett. d).
Per tutto il resto l’articolo 47 si attiene all’articolo 3 della sesta direttiva, che su questo punto corrisponde alle prescrizioni in materia di fusione (cfr. art. 13).
Art. 48 Oggetti del patrimonio attivo non attribuiti
Nella preparazione dell’inventario può capitare che i soggetti giuridici partecipanti alla scissione tralascino alcuni oggetti del patrimonio attivo del soggetto giuridico trasferente. Qualora l’attribuzione di tali oggetti non possa essere chiarita nemmeno interpretando il contratto o il progetto di fusione, sono applicabili le disposizioni dell’articolo 48 in materia di attribuzione. In caso di separazione e di dissociazione questi oggetti restano nel patrimonio del soggetto giuridico trasferente. In caso di divisione appartengono invece in comproprietà a tutti i soggetti giuridici assuntori proporzionalmente al patrimonio netto loro spettante in virtù del contratto o del progetto di scissione. La differenziazione in funzione della forma di scissione si spiega col fatto che in caso di divisione il soggetto giuridico trasferente viene sciolto e cancellato dal registro di commercio (art. 39 lett. a ed art. 62 cpv. 3), sicché in seguito non possono essergli più attribuiti diritti obbligazionari o reali.