Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

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Il capoverso 2 definisce la maggioranza necessaria all’approvazione della decisione in caso di divisione e di separazione. Di massima sono applicabili per analogia le esigenze prescritte dall’articolo 18 capoversi 1, 3, 4 e 6 per la fusione, ad eccezione del caso di divisione o separazione asimmetrica (cfr. a questo proposito le osservazioni relative all’articolo 41), ove è necessario l’assenso di tutti i soci del soggetto giuridico trasferente. In realtà la scissione asimmetrica comporta notevoli rischi per i soci minoritari. L’esigenza dell’approvazione di tutti i soci costituisce l’unico provvedimento cautelativo efficace se si vuole evitare un delicato esame giudiziario della scissione asimmetrica. Tale soluzione corrisponde al diritto tedesco26.

Evidentemente nel caso di scissione per nuova costituzione non è necessario che l’assemblea generale dei nuovi soggetti giuridici approvi la scissione, visto che questi ottengono una personalità giuridica soltanto quando la scissione acquisisce validità giuridica, vale a dire con l’iscrizione nel Registro di commercio (art. 63).

Art. 54 Decisione di scissione in caso di dissociazione

La dissociazione non tange lo statuto giuridico dei soci del soggetto giuridico trasferente e comporta anche meno rischi per i creditori, anche perché il soggetto giuridico trasferente ottiene una controprestazione per la dissociazione equivalente al valore della parte patrimoniale trasferita. Per questo l’articolo 54 prevede, contrariamente alla divisione e separazione (art. 53), che gli organi superiori di direzione ed amministrazione dei soggetti giuridici partecipanti alla dissociazione sono competenti per decidere in merito al contratto o al progetto di scissione. È tuttavia riservata la competenza dell’assemblea generale per i casi in cui la dissociazione implica per il soggetto giuridico trasferente o per quello assuntore una modifica dello scopo sociale. Ciò è segnatamente il caso quando il soggetto giuridico trasferente abbandona la sua attività operativa trasformandosi in seguito alla dissociazione in una pura società holding.

Qualora la dissociazione necessiti una modifica dello scopo sociale le maggioranze di cui all’articolo 53 capoverso 2 non sono applicabili. In questo caso la decisione dell’assemblea generale sottostà - fatte salve disposizioni statutarie più severe - alle esigenze di maggioranza previste dal Codice delle obbligazioni.

Se la competenza di decisione in materia di dissociazione spetta all’organo superiore di direzione o d’amministrazione, quest’ultimo deve secondo l’articolo 54 capoverso 2 spiegare la dissociazione nel suo rapporto annuale. Per le forme giuridiche che non prevedono rapporti annuali (società cooperative), la dissociazione dev’essere presentata all’assemblea generale.

26

§ 128 della legge sul disciplinamento del diritto di trasformazione (Gesetz zur Bereinigung des Umwandlungsrecht); cfr. B. Bessenich, Gedanken zur Einführung der Spaltung im schweizerischen Aktienrecht, SZW 1992, pagg. 157 segg., in particolare pagg. 162 segg.; M. Lutter, Zur Reform von Umwandlung und Fusion, ZGR 1990, pagg. 404 segg.