Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

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Art. 55 Atto pubblico

L’articolo 55 prevede che la decisione di scissione in caso di divisione, separazione e dissociazione con modifica dello scopo sociale, ovvero in tutti i casi in cui l’assemblea generale è competente per la decisione di scissione, necessita l’atto pubblico. In caso di dissociazione senza modifica dello scopo sociale è invece sufficiente la forma scritta, anche nel caso in cui siano trasferiti fondi.

Sezione 6: Protezione dei creditori

Art. 56 Diffida dei creditori

Contrariamente alla fusione, la scissione può privare i creditori del soggetto giuridico trasferente di un sostrato di responsabilità. Le disposizioni dell’articolo 56 segg. prevedono pertanto una protezione dei creditori più estesa che per la fusione. In caso di scissione la tutela dei creditori interviene prima della sua validità giuridica e costituisce anzi una delle premesse affinché la scissione possa aver effetto. Anche se la decisione di scissione può essere presa prima dello scadere del termine per chiedere la costituzione di garanzie conformemente all’articolo 57, l’iscrizione della scissione nel Registro di commercio può essere chiesta soltanto dopo che un revisore particolarmente qualificato abbia confermato il rispetto delle disposizioni a tutela dei creditori (art. 61 e 62).

A tenore dell’articolo 56 la procedura atta a proteggere i creditori inizia con la diffida pubblica dei creditori del soggetto giuridico trasferente a far valere i propri crediti. Tale diffida è intimata contemporaneamente alla pubblicazione dell’annuncio di deposito del contratto o del progetto di scissione (art. 52 cpv. 2) nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, sicché avviene almeno 30 giorni prima dell’assemblea generale che decide sulla scissione. L’articolo 56 prevede inoltre che nella diffida i creditori devono essere informati sui loro diritti, in particolare sul diritto di chiedere la costituzione di garanzie giusta l’articolo 57.

L’esigenza di una diffida dei creditori permette al soggetto giuridico trasferente di considerare nell’inventario dei debiti anche i crediti che non figurano nella contabilità, come ad esempio i crediti provenienti da un atto illecito.

I crediti che non sono notificati entro tre mesi dalla pubblicazione della diffida restano intatti, ma per essi non potrà più essere richiesta la costituzione di garanzie secondo l’articolo 57. Se non sono stati soddisfatti dal soggetto giuridico al quale il contratto o il progetto di scissione ha attribuito il credito, i creditori interessati possono tuttavia anche in questo caso chiamare in causa i soggetti giuridici responsabili a titolo sussidiario (cfr. art. 59).

Art. 57 Garanzia dei crediti