Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

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Il presente articolo corrisponde in larga misura alle pertinenti disposizioni in materia di fusione (art. 25). I creditori del soggetto giuridico trasferente possono esigere da quest’ultimo entro tre mesi dalla pubblicazione della diffida, che costituisca garanzie per i loro crediti. Il soggetto giuridico trasferente può liberarsi da tale obbligo se dimostra che la scissione non pregiudica la soddisfazione dei crediti in questione; si può ad esempio provare che la responsabilità sussidiaria degli altri soggetti giuridici partecipanti alla scissione (cfr. art. 59) sia sufficiente come garanzia.

Contrariamente alla fusione il diritto alla costituzione di garanzie in caso di scissione nasce già prima dell’attuazione della medesima. Possono domandare garanzie soltanto i creditori del soggetto giuridico trasferente. Contrariamente alla fusione, la domanda di costituzione di garanzie è rivolta al soggetto giuridico trasferente. Evidentemente le garanzie possono tuttavia essere prestate anche dal soggetto giuridico assuntore o da un terzo.

Come nella fusione, il soggetto giuridico trasferente può liberarsi del suo obbligo di prestare garanzie adempiendo i crediti. Ciò non deve tuttavia ledere gli altri creditori (art. 57 cpv. 2).

Art. 58 Responsabilità per debiti non attribuiti

In corrispondenza con l’articolo 48, l’articolo 58 disciplina la responsabilità per i debiti del soggetto giuridico trasferente che non sono attribuiti nel contratto o nel progetto di scissione. Quanto ai debiti che non sono stati inclusi nell’inventario (per l’inventario cfr. le osservazioni ad art. 47 lett. b), è prevista la responsabilità in solido di tutti i soggetti giuridici partecipanti alla scissione. Siffatta responsabilità si estende a tutti i debiti non attribuiti indipendentemente dalla loro causa; senza alcuna incidenza è anche l’intenzionalità o meno dell’esclusione dei debiti dall’inventario. Sicché il soggetto giuridico assuntore risponde in solido - anche nel caso di dissociazione - per eventuali debiti del soggetto giuridico trasferente risultanti da atti illeciti, anche se non ancora noti al momento della scissione.

Art. 59 Responsabilità sussidiaria dei soggetti giuridici che partecipano alla scissione

Il diritto per i creditori di chiedere garanzie (art. 57) è completato dal presente articolo che prevede una responsabilità sussidiaria e solidale dei soggetti giuridici ai quali il contratto o il progetto di scissione non ha attribuito i debiti. Se il creditore non è stato soddisfatto dal soggetto giuridico al quale il contratto o il progetto di scissione ha attribuito un debito (soggetto giuridico responsabile a titolo primario), la responsabilità incombe in solido agli altri soggetti giuridici partecipanti alla scissione (soggetti giuridici responsabili a titolo sussidiario).

I soggetti giuridici responsabili a titolo sussidiario possono tuttavia essere convenuti in giudizio soltanto se sono adempiuti i presupposti di cui all’articolo 59 capoverso 2: da un