Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 50Fedlex · Rapporto esplicativo

Come la fusione, anche la scissione dev’essere iscritta nel registro di commercio ed essere pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 62 e 64). A tenore dell’articolo 62 capoverso 1 l’iscrizione nel registro di commercio può avvenire soltanto dopo che tutti i soggetti giuridici partecipanti hanno approvato la scissione (art. 53 e 54) e quando si dispone della conferma del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei creditori (art. 61).

Se in seguito ad una separazione il capitale di una società anonima, di una società in accomandita per azioni di una società a garanzia limitata dev’essere ridotto (art. 42), detta riduzione dev’essere iscritta nel registro di commercio unitamente alla scissione (art. 62 cpv. 2).

In caso di divisione il soggetto giuridico trasferente è cancellato d’ufficio dal registro di commercio contemporaneamente all’iscrizione della scissione (art. 39 lett. a e 62 cpv. 3).

L’iscrizione della scissione nel registro di commercio ha un effetto costitutivo: con l’iscrizione la totalità degli attivi e dei passivi registrati nell’inventario sono trasferiti d’ufficio ai soggetti giuridici assuntori (art. 63).

Sezione 8: Prescrizioni particolari per la scissione di istituti di previdenza

Art. 65 - 67 Protezione degli assicurati; Contratto di scissione o progetto di scissione, Rapporto di scissione e verifica; approvazione

Come già rilevato nel commento all’articolo 40, un istituto di previdenza che riveste la forma giuridica della fondazione o della cooperativa può essere oggetto di una scissione se lo scopo permane immutato. L’avamprogetto tiene pertanto conto del fatto che nella scissione di una società di capitali o di una società cooperativa può essere necessario scindere anche l’istituto di previdenza legata al soggetto giuridico trasferente.

Sono di massima applicabili le disposizioni generali sulla scissione; gli articoli 66 e 67 contengono tuttavia alcune precisazioni intese in particolare ad evitare qualsiasi pregiudizio legale a scapito degli assicurati. L’obbligo di salvaguardare lo statuto giuridico degli assicurati vale sia in rapporto ai futuri aventi diritto sia rispetto ai beneficiari di rendite che già ricevono prestazioni assicurative. La salvaguardia dello statuto giuridico implica anche che i contributi degli assicurati e dell’impresa siano disciplinati allo stesso modo nel nuovo soggetto giuridico.

Come per la fusione, anche per la scissione di istituti di previdenza si presuppone l’approvazione da parte dell’autorità di vigilanza (art. 67; cfr. a questo proposito anche le osservazioni relative all’art. 38).

Capitolo 4: Trasformazione