Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 51Fedlex · Rapporto esplicativo

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 68 Principio

L’articolo 68 permette ai soggetti giuridici di trasformare la propria forma giuridica conservando tutti i loro rapporti giuridici. In deroga alle vigenti disposizioni legali sulla trasformazione di una società anonima in società a garanzia limitata (art. 824 segg. CO; trasformazione con trasferimento) l’avamprogetto introduce una trasformazione diretta (trasformazione della forma giuridica; cfr. anche n. 183), per la quale non è necessario né lo scioglimento della precedente società né il trasferimento dei rapporti giuridici. In tal modo si garantisce la continuità dei rapporti giuridici sia interni sia esterni del soggetto giuridico.

Art. 69 Trasformazioni permesse

La legge deve menzionare quali trasformazioni sono permesse. A questo proposito l’articolo 69 riprende le possibilità di fusione tra soggetti giuridici con forma giuridica differente indicate all’articolo 4.

Rappresentazione delle trasformazioni possibili secondo l’articolo 69;

Trasformazione

in Società in Società in Società Società in Società a Cooperativa Cooperativa Associa da nome accomandita anonima accomandita garanzia con certifi- senza certi- -zione

collettivo per azioni limitata cati di quo-ta ficati di quota Società in art. 69 cpv. art. 69 cpv. 2 lett. a

nome 2 lett. b

collettivo

Società in art. 69 cpv. 3 art. 69 cpv. 3 lett. a

accomandita lett. b

Società art. 69 cpv. 1 lett. a art. 69 cpv. 1 lett. b anonima

Società in art. 69 cpv. art. 69 cpv. 1 art. 69 cpv. 1 lett. b accomandita 1 lett. a lett. a

per azioni

Società a art. 69 cpv. 1 lett. a art. 69 cpv. 1 lett. b garanzia

limitata

Cooperativa art. 69 cpv. 4 lett. a

con certifi-

cati di quota

Cooperativa art. 69 cpv. 4 lett. a art. 69 cpv. senza certifi- 4 lett. b cati di quota

Associazione art. 69 cpv. 5

- Le società in nome collettivo e le società in accomandita possono essere trasformate in

società di capitali. In questo modo si evita che una società debba essere sciolta e che il suo patrimonio sia trasferito ad una società di capitali mediante conferimenti in natura. Le società in nome collettivo possono anche essere trasformate in società in accomandita e viceversa. Il cambiamento di forma giuridica tra società in nome