Rapporto esplicativo
Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine
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collettivo e società in accomandita si distingue per la particolarità che la trasformazione non poggia necessariamente sulla volontà della società, bensì può dipendere dall’entrata o dall’uscita o ancora dalla modifica dello statuto giuridico di un socio. Per queste trasformazioni l’articolo 70 prevede pertanto un disciplinamento speciale.
- Le società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni e società a garanzia limitata) possono essere trasformate in società di capitali con un’altra forma giuridica oppure in società cooperative. Per la trasformazione in una società cooperativa è necessaria, secondo l’articolo 79 capoverso 1 lettera b, l’approvazione di tutti i soci. La trasformazione di una società di capitali in una società in nome collettivo o in accomandita deve invece essere esclusa, poiché grazie ad una siffatta trasformazione si potrebbero raggirare le prescrizioni sulla liquidazione di società di capitali.
- Le società cooperative possono essere trasformate in società di capitali indipendentemente dal fatto che dispongano o no di certificati di quote. A questo proposito ci si può riferire al commento relativo all’articolo 4 che può riferirsi anche alla trasformazione. Le società cooperative che non dispongono di certificati di quota possono come in precedenza trasformarsi in associazioni. Prima di trasformarsi in un’associazione le società cooperative con certificati di quota devono pertanto ridurre a zero il loro capitale sociale. Questa soluzione poggia sulle medesime riflessioni che il disciplinamento dell’incorporazione di società cooperative da parte di associazioni: un capitale di una società cooperativa strutturato in certificati di quota non può essere ripreso in un’associazione salvaguardando il suo carattere.
- Le associazioni possono essere trasformate in società cooperative. A tenore dell’articolo 69 capoverso 5 questa possibilità si limita alle associazioni iscritte nel registro di commercio. Questa esigenza formale intende garantire che prima della trasformazione l’associazione è stata costituita in modo legalmente corretto. Ciò non crea tuttavia nuove difficoltà per la trasformazione di associazioni; le associazioni non iscritte al registro di commercio devono semplicemente iscriversi prima della trasformazione. La possibilità di trasformare associazioni in società cooperative consente in particolare alle associazioni “economiche” riconosciute come forma giuridica para legem (DTF 90 II 333 segg., in particolare 336), di assumere la forma giuridica più adeguata di società cooperativa (cfr. anche art. 59 cpv. 2 CC).
- Per le fondazioni la trasformazione in un soggetto giuridico di un’altra forma giuridica non è prevista. La ragione risiede nelle differenze fondamentali tra la struttura delle fondazioni e quella delle società.
- In virtù delle disposizioni speciali del capitolo 5 dell’avamprogetto (art. 85 segg.) gli istituti di diritto pubblico possono trasformarsi in società di capitali, società cooperative, associazioni e fondazioni.