Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

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Art. 70 Regolamento speciale per la trasformazione di società in nome collettivo e in accomandita

La trasformazione di società in nome collettivo in società in accomandita e viceversa è già possibile in virtù delle disposizioni vigenti del CO. In realtà la struttura di questi due tipi di società è ampiamente identica. Se tutti gli accomandanti di una società in accomandita recedono oppure acquisiscono la qualità di soci illimitatamente responsabili, la società si trasforma automaticamente in una società in nome collettivo. A ciò corrisponde la trasformazione di una società in nome collettivo in una società in accomandita, quando nella società entra un accomandante oppure se soci illimitatamente responsabili diventano accomandanti. L’articolo 70 esclude questi casi già disciplinati dal CO dalla normativa della trasformazione dell’avamprogetto. Lo stesso vale per la continuazione di una società in nome collettivo o in accomandita come ditta individuale secondo l’articolo 579 CO.

Sezione 2: Quote e diritti sociali

Art. 71 Salvaguardia delle quote e dei diritti sociali

Le disposizioni dell’articolo 71 intendono proteggere i soci in caso di trasformazione della forma giuridica del loro soggetto giuridico. Queste disposizioni corrispondono essenzialmente a quelle del diritto della fusione (art. 7). In caso di trasformazione le quote e i diritti sociali vanno salvaguardati; occorre in particolare garantire ai soci nella nuova forma giuridica le medesime quote e diritti sociali. Questa disposizione tutela i soci, ma non dalle modifiche del loro statuto giuridico risultanti direttamente dal cambiamento della forma giuridica, come ad esempio l’introduzione di un obbligo di fedeltà nella trasformazione di una società anonima in una società cooperativa (art. 866 CO) oppure l’imposizione di un divieto di concorrenza nella trasformazione di una società anonima in una società a garanzia limitata (art. 818 CO).

Contrariamente alla fusione (art. 7 cpv. 2), nel caso di trasformazione non è prevista la possibilità di completare lo scambio delle quote con conguagli. Visto che nella trasformazione non vengono trasferiti valori patrimoniali, il valore delle quote sociali dovrebbe rimanere di principio immutato.

L’articolo 71 capoversi 2 - 5 disciplina la salvaguardia dei diritti dei soci senza certificati di quota nonché di proprietari di quote senza diritto di voto, di diritti speciali e di buoni di godimento; a questo proposito ci si può riferire al commento relativo all’articolo 7 capoversi 3 - 6.

In caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 71, i soci che hanno subito pregiudizi ai loro diritti possono chiedere a tenore dell’articolo 91 che un tribunale fissi un conguaglio.

Sezione 3: Costituzione e bilancio intermedio