Rapporto esplicativo
Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine
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Dopo l’approvazione della trasformazione, l’organo superiore di direzione o d’amministrazione deve, secondo l’articolo 81, notificare la trasformazione al registro di commercio al fine d’iscrizione.
Secondo l’articolo 82 la trasformazione acquisisce validità giuridica con l’iscrizione al registro di commercio. Con tale iscrizione il soggetto giuridico è sottoposto ai nuovi statuti ed alle disposizioni legali applicabili alla nuova forma giuridica.
Sezione 6: Protezione dei creditori
Art. 84 Responsabilità personale dei soci
La protezione dei creditori va garantita pure in materia di trasformazione. Occorre comunque tener conto del fatto che la trasformazione non ha alcun effetto sul patrimonio del soggetto giuridico. Infatti, secondo l’avamprogetto, essa conferisce al soggetto unicamente una nuova forma giuridica senza provocare trasferimenti patrimoniali. In certi casi i creditori potrebbero infatti essere lesi dalla limitazione o dalla soppressione della responsabilità personale dei soci. Tale è segnatamente il caso della trasformazione di una società in nome collettivo o in accomandita in una società di capitali, nonché della trasformazione di una società cooperativa con responsabilità personale dei soci in una società anonima.
Per tali motivi l’articolo 84 prevede che l’articolo 26 sulla continuità della responsabilità personale dei soci si applica per analogia alla trasformazione.
Capitolo 5: Istituti di diritto pubblico
Art. 85 Responsabilità personale dei soci
Il capitolo 5 dell’avamprogetto contiene disposizioni particolari sulla partecipazione di istituti di diritto pubblico (per la definizione vedi art. 2 lett. c ed i commenti al proposito) alla fusione con soggetti giuridici di diritto privato, nonché sulla trasformazione di tali istituti in soggetti giuridici di diritto privato. Occorre far notare che tali disposizioni disciplinano esclusivamente gli aspetti di diritto privato della partecipazione di istituti di diritto pubblico a fusioni e trasformazioni (vedi art. 1 cpv. 2). Per le operazioni che implicano il trasferimento di un’unità patrimoniale della corporazione di diritto pubblico della Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni occorre una speciale base, una legge o una decisione formale. Le esigenze sono disciplinate dalle prescrizioni federali, cantonali e comunali applicabili.