Rapporto esplicativo
Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine
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La scissione di istituti di diritto pubblico non è disciplinata dall’avamprogetto. Infatti la scissione di un istituto di diritto pubblico in diversi istituti pubblici soggiace esclusivamente al diritto pubblico. La scissione di un istituto di diritto pubblico in diversi soggetti giuridici di diritto privato può avvenire in due modi: l’istituto di diritto pubblico può dapprima trasformarsi in un soggetto giuridico di diritto privato per operare una scissione in seguito, oppure operare dapprima una scissione secondo le regole di diritto pubblico in più istituti che si trasformano in seguito in soggetti giuridici di diritto privato.
L’articolo 85 capoverso 1 prevede unicamente l’assunzione di un istituto di diritto pubblico da parte di un soggetto giuridico di diritto privato e la trasformazione di tale istituto in un soggetto giuridico di diritto privato. Le operazioni inverse, vale a dire l’assunzione di un soggetto giuridico di diritto privato da parte di un istituto di diritto pubblico, nonché la trasformazione di un soggetto giuridico di diritto privato in un istituto di diritto privato, esulano dall’ambito dell’avamprogetto. L’assunzione del patrimonio di un soggetto giuridico di diritto privato da parte di una corporazione di diritto pubblico è comunque prevista dal Codice delle obbligazioni (vedi art. 751 per la società anonima e l’art. 915 per la società cooperativa). Si tratta tuttavia di un caso particolare di scioglimento in cui l’assunzione del patrimonio sostituisce la liquidazione. L’assunzione del patrimonio da parte di una corporazione di diritto pubblico non permette la continuità dei diritti sociali dei soci.
L’articolo 85 capoverso 1 prevede che un istituto di diritto pubblico può trasferire il suo patrimonio mediante fusione ad una società di capitali, ad una società cooperativa, ad un’associazione o ad una fondazione. Un istituto di diritto pubblico può ugualmente trasformarsi in un soggetto giuridico di diritto privato che presenta una delle forme giuridiche appena menzionate.
Come già sottolineato nel commento all’articolo 2 lettera c, un istituto di diritto pubblico secondo l’avamprogetto non deve necessariamente possedere la personalità giuridica. Di conseguenza è possibile che il suo patrimonio non sia giuridicamente distinto da quello della corporazione pubblica da cui l’istituto dipende. Si rivela pertanto necessario procedere ad una determinazione degli oggetti che formano il patrimonio dell’istituto di diritto pubblico. Infatti, l’articolo 85 capoverso 2 prevede un’obbligazione di stabilire un inventario degli oggetti attivi e passivi che formano il patrimonio da trasferire mediante fusione o mediante trasformazione. Solamente gli oggetti compresi nell’inventario sono trasferiti per legge al soggetto giuridico assuntore. Questo vale anche per la trasformazione in un soggetto giuridico di diritto privato. La trasformazione di un istituto di diritto pubblico in un soggetto giuridico di diritto privato presenta una leggera differenza dogmatica rispetto alla trasformazione secondo gli articoli 68 segg., poiché la trasformazione non è diretta, ma avviene mediante il trasferimento del patrimonio.
Art. 86 Diritto applicabile
L’articolo 86 prevede che, in via di principio, le disposizioni dell’avamprogetto si applicano per analogia alla fusione e alla trasformazione di un istituto di diritto pubblico.