Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

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Tuttavia si tratta unicamente di un’applicazione per analogia, al fine di consentire, a titolo eccezionale, di non applicare le disposizioni che potrebbero essere inadeguate in un singolo caso, o di adeguarle alle peculiarità che la partecipazione di un istituto di diritto pubblico può implicare. Occorre segnatamente pensare all’armonizzazione delle disposizioni della presente legge con le disposizioni del diritto pubblico; ad esempio, quando l’avamprogetto si riferisce a “l’organo superiore di direzione o d’amministrazione” (cfr. art. 12 e 74), è il diritto pubblico che determina quale organo occupa tale posizione in seno all’istituto di diritto pubblico.

Secondo l’articolo 86 capoverso 2, le disposizioni dell’avamprogetto sulla fusione d’istituti di previdenza (art. 35-38) si applicano per analogia alla trasformazione di istituti di previdenza di diritto pubblico. La trasformazione d’istituti di previdenza deve segnatamente essere approvata dall’autorità di vigilanza secondo l’articolo 61 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP27; vedi art. 38 e il commento al proposito).

L’articolo 86 capoverso 2 fa tuttavia salvo il diritto pubblico federale, cantonale e comunale riguardo a due questioni particolari. La decisione relativa all’approvazione della fusione o della trasformazione da parte dell’istituto di diritto pubblico (cfr. art. 18 e 79), nonché il diritto di consultazione (cfr. art. 17 e 78) sono disciplinati dal diritto pubblico. Un’altra riserva è formulata all’articolo 96 per quanto riguarda la responsabilità delle persone che agiscono per conto dell’istituto di diritto pubblico nell’ambito di una fusione o di una trasformazione.

Art. 87 Responsabilità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

In generale, la Confederazione, i Cantoni ed i Comuni sono almeno sussidiariamente responsabili per i debiti dei loro istituti di diritto pubblico. La responsabilità sussidiaria dello Stato è spesso citata come argomento che giustifica la scelta della forma di diritto pubblico, segnatamente per le banche cantonali. Le aspettative dei creditori dell’istituto di diritto pubblico non vanno deluse riguardo alla responsabilità dello Stato. Di conseguenza, la loro situazione è perfettamente paragonabile a quella dei creditori di un soggetto di diritto privato i cui soci cessano di assumere una responsabilità personale in seguito a una fusione o una trasformazione (vedi il disciplinamento degli art. 26 e 84). Pertanto l’articolo 87 riprende le regole sulla responsabilità personale dei soci. Secondo la presente disposizione la corporazione di diritto pubblico che era responsabile dei debiti dell’istituto di diritto pubblico resta responsabile nella stessa misura per i debiti sorti prima della pubblicazione della decisione di fusione o di trasformazione, o la cui causa risale a un periodo anteriore a tale data. I diritti contro la corporazione pubblica si prescrivono al più tardi cinque anni dopo la data di pubblicazione della decisione di fusione o di trasformazione. Quando il diritto diviene esigibile solamente dopo tale data, la prescrizione decorre a partire dall’esigibilità. In caso di pubblica emissione di obbligazioni di prestito o di altri titoli analoghi da parte dell’istituto di diritto pubblico, la responsabilità della

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RS 831,40