Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

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La fusione, la scissione e la trasformazione esplicano i loro effetti con l’iscrizione nel registro di commercio (art. 21, 63 e 82; cfr. comunque art. 27 cpv. 3). A tale data, i diritti e gli obblighi del soggetto giuridico trasferente sono trasferiti per legge al soggetto giuridico assuntore (fusione e scissione), rispettivamente il patrimonio muta forma giuridica (trasformazione). Il trasferimento dei diritti, rispettivamente il mutamento della forma giuridica (cfr. art. 31 cpv. 2 dell’ordinanza sul registro fondiario31) devono comunque essere portati a conoscenza delle autorità del registro fondiario. In tal senso, l’articolo 90 costituisce una disposizione d’ordine che intende assicurare la concordanza tra la realtà e l’iscrizione al registro fondiario, al fine di garantire la sicurezza del diritto e la l’esattezza dei registri pubblici. Tale disposizione prevede che il soggetto giuridico assuntore oppure, in caso di trasformazione, il soggetto che cambia forma giuridica, deve richiedere l’iscrizione al registro fondiario delle modifiche che risultano dalla fusione, dalla scissione o dalla trasformazione, e questo entro tre mesi dall’iscrizione di tali operazioni nel registro di commercio.

Sezione 3: Controllo delle quote e dei diritti sociali

Art. 91

L’articolo 91 è la base legale che permette ai soci di chiedere un controllo giudiziario delle quote e dei diritti sociali che sono stati loro attribuiti nell’ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione. La fusione, la scissione e la trasformazione avvengono sempre nel rispetto del principio della continuità del societariato, fatta salva l’ipotesi di indennità in caso di fusione (art. 8). I soci non possono quindi essere esclusi dal soggetto giuridico in occasione di una fusione, di una scissione o di una trasformazione; anche le loro quote o i loro diritti sociali vanno adeguatamente salvaguardati. A tal fine gli articoli 7, 41 e 71 prevedono che le quote e i diritti sociali sono salvaguardati nell’ambito di ciascuna di tali operazioni. Se queste disposizioni non sono rispettate, ogni socio ha il diritto di chiedere ad un tribunale che fissi un conguaglio al fine di riequilibrare le quote ed i diritti sociali che spettano ai soci. Il diritto di chiedere il controllo giudiziario è un diritto individuale. La decisione del tribunale ha effetto solo riguardo all’attore. D’altronde tale diritto va esercitato nel termine di due mesi dalla pubblicazione della fusione, della scissione o della trasformazione. Tale termine relativamente breve è necessario per motivi di sicurezza del diritto.

Occorre far notare che i casi di controllo giudiziario dovrebbero essere relativamente rari. Infatti, il rispetto delle quote e dei diritti sociali è oggetto di un resoconto nel rapporto di fusione (art. 14), di scissione (art. 49) e di trasformazione (art. 76). Deve inoltre essere verificato da un revisore particolarmente qualificato (art. 15, 50 e 77). Il socio attore dovrebbe pertanto stabilire mediante nuove perizie che le quote ed i diritti sociali sono stati inadeguatamente salvaguardati.

Siccome un controllo giudiziario esige tempi lunghi e rende necessarie nuove perizie, tale procedura non deve rimettere in questione la validità della decisione di fusione, di scissione

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RS 211.432.1