Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

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L’avamprogetto sulla fusione definisce “dissociazione” il trasferimento di un patrimonio o di un’azienda di una società anonima o di una società cooperativa; essa costituisce una sottocategoria della scissione (art. 39 lett. c AP-LFus). Tramite la dissociazione, un soggetto giuridico trasferisce una o più parti del suo patrimonio ad altri soggetti giuridici, ricevendo come controprestazione sia quote o diritti sociali dei soggetti giuridici assuntori, sia un’indennità pecuniaria. Contrariamente alle altre forme di scissione (divisione e separazione), non sono i soci del soggetto giuridico trasferente a ricevere la controprestazione dei soggetti assuntori, ma il soggetto trasferente stesso.

Un particolare obiettivo dell’avamprogetto di legge sulla fusione è di garantire i diritti dei soci del soggetto giuridico trasferente, anche in materia di dissociazione. A tal scopo, il contratto o il progetto di scissione come pure il rapporto di scissione devono essere esaminati da un revisore particolarmente qualificato (art. 50 AP-LFus). Tale verifica include anche le quote o i diritti sociali, rispettivamente l’indennità pecuniaria che riceve il soggetto trasferente (art. 49 cpv. 2 lett. d AP-LFus). Inoltre, la dissociazione deve essere oggetto di un resoconto nel rapporto annuale o, se non occorre allestire tale rapporto, in occasione dell’assemblea generale (art. 54 cpv. 2 AP-LFus).

Contrariamente all’articolo 181 capoverso 2 CO, l’avamprogetto di legge sulla fusione non prevede un limite temporale alla responsabilità solidale del debitore precedente, sebbene sia previsto il diritto per i creditori di chiedere garanzie (art. 56 e 57 AP-LFus). Questa soluzione può sembrare più severa se confrontata con una responsabilità solidale di due anni. Tuttavia, se la controprestazione attribuita al soggetto giuridico trasferente (quote o diritti sociali, rispettivamente indennità pecuniaria) è adeguata, quest’ultimo non dovrebbe avere difficoltà a provare che la dissociazione non pregiudica l’adempimento delle obbligazioni (art. 57 cpv. 1 AP-LFus). In generale, i creditori non corrono rischi neanche in caso di trasferimento di un’azienda in seno a un gruppo di società allo scopo di trasformare il soggetto trasferente in società holding.

Contrariamente all’assunzione di un’azienda ai sensi dell’articolo 181 CO, la dissociazione secondo l’avamprogetto di legge sulla fusione presenta il vantaggio di un trasferimento degli attivi per legge al soggetto giuridico assuntore (art. 63 AP-LFus), pur consentendo al soggetto giuridico trasferente di sussistere. Il trasferimento per legge di parti di patrimonio non pone problemi di tipo giuridico se le parti di patrimonio oggetto del trasferimento sono definite chiaramente in un inventario. Peraltro, esistono regolamentazioni analoghe negli ordinamenti giuridici di altri Paesi, segnatamente in Germania e in Austria. Adottando un trasferimento per legge, la controversia riguardante il trasferimento di rapporti obbligatori di durata relativi ad un’azienda nell’ambito dell’articolo 181 CO non è più giustificata32 .

Riassumendo, la regolamentazione della dissociazione è volta, da un lato, a proteggere i diritti e gli interessi dei soci e dei creditori del soggetto giuridico trasferente e, dall’altro, a

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Cfr. VON TUHR/ESCHER, OR Allg. Teil, vol. II, Zurigo 1974, pag. 399/400; E. BUCHER, OR Allg. Teil, 2a ed., Zurigo 1988, pag. 589 segg.; H. BECKER, Berner Kommentar, Art. 181 OR N. 6.