Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

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o di trasformazione (art. 91 cpv. 2). Perciò il tribunale non può correggere quote e diritti sociali che mediante la fissazione di un conguaglio. A tal fine, l’articolo 91 prevede espressamente che il tribunale non è tenuto a rispettare l’importo massimo del conguaglio fissato dall’articolo 7 capoverso 2.

Sezione 4: Contestazione delle decisioni di fusione, scissione e trasformazione

Art. 92 Principio

L’articolo 92 capoverso 1 prevede il diritto per i soci di contestare la decisione di fusione, scissione o trasformazione che non rispetta le disposizioni della presente legge. Tale diritto compete sia ai soci del soggetto giuridico trasferente che a quelli del soggetto giuridico assuntore, a condizione tuttavia che abbiano votato contro la decisione di fusione, scissione o trasformazione. L’azione tendente all’annullamento deve essere esercitata entro sei mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, scissione o trasformazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 22, 64 e 83). Se la pubblicazione non è richiesta, ossia in caso di fusione tra associazioni non iscritte nel registro di commercio (art. 27 cpv. 3), il termine decorre a partire dalla decisione dell’assemblea generale. L’articolo 92 capoverso 2 prevede lo stesso diritto di contestare la decisione anche se è stata adottata dall’organo superiore di direzione o d’amministrazione, ossia in caso di fusione agevolata (art. 23 e 24) e di scissione mediante dissociazione senza che lo scopo del soggetto giuridico sia modificato (art. 54).

Gli articoli 22 e 19 rispettivamente della terza e sesta direttiva europea contengono i principi applicabili in caso di nullità della fusione o della scissione. Queste norme si allontanano per certi aspetti dalle attuali regole svizzere riguardanti il diritto di contestare le decisioni dell’assemblea generale o di farne costatare la nullità (cfr. in particolare gli articoli 706 segg. CO applicabili in materia di società anonime). Tuttavia, è necessario che l’avamprogetto preveda una regolamentazione generale dell’annullabilità delle fusioni, scissioni e trasformazioni, soprattutto perché soggetti giuridici di forme giuridiche diverse possono partecipare a tali operazioni. È anche opportuno notare che, nonostante le disposizioni delle due direttive europee summenzionate parlino di nullità della fusione e della scissione, risulta chiaramente dal testo che si tratta di un’azione tendente all’annullamento secondo la terminologia del diritto svizzero.

Art. 93 Conseguenze di un vizio

L’articolo 93 regola le conseguenze giuridiche della violazione delle disposizioni dell’avamprogetto. Conformemente agli articoli 22 capoverso 1 lettera d e 19 capoverso 1 lettera d rispettivamente della terza e sesta direttiva europea, l’avamprogetto distingue i vizi che possono essere sanati da quelli che non possono essere sanati. Nel primo caso, il tribunale non constata la nullità della decisione di fusione, scissione o trasformazione, ma accorda un termine entro il quale i soggetti giuridici interessati possono sanare il vizio. Per contro, quando il vizio non può essere sanato, o quando i soggetti giuridici non l’hanno sanato entro il termine fissato, il tribunale annulla la decisione di fusione, scissione o