Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 70Fedlex · Rapporto esplicativo

LDIP) senza che vi siano obiezioni di principio in merito. È necessario segnatamente pensare alla componente contrattuale del contratto di fusione; se le parti non scelgono il diritto applicabile, il contratto di fusione sottostà al diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso, come prevede l’articolo 117 capoverso 1 LDIP. Si presume che tale nesso sussista con lo Stato al cui ordinamento giuridico è sottoposta la società assuntrice (art. 163a cpv. 3 AP LDIP). Per quanto riguarda la forma del contratto di fusione si prevede che, sull’esempio del progetto di regolamentazione presentato dall’Unione Europea, le prescrizioni relative alla forma degli ordinamenti giuridici interessati debbano essere rispettate; questo conduce all’applicazione del diritto più severo. Non è ammesso un contratto di fusione che non sottostà a regole di forma, poiché l’avamprogetto di legge sulla fusione prevede la forma scritta (art. 12 cpv. 2). L’articolo 124 LDIP non risulta applicabile.

Art. 163b (nuovo) Fusione con una società svizzera

La fusione di società straniere tramite assunzione da parte di una società svizzera o riunione in una nuova società svizzera (fusione mediante combinazione) è possibile se il diritto applicabile alla società straniera lo permette. Ogni Stato è libero di decidere se e a quali condizioni una società può sottrarsi alla sua sovranità.

In linea di principio, le condizioni e gli effetti della fusione di una società straniera trasferente con una società svizzera assuntrice sono sottoposti al diritto svizzero. Tuttavia, la fusione è unicamente possibile se le prescrizioni imperative del diritto straniero sono pure rispettate. Il diritto straniero può ad esempio prevedere una maggioranza particolare per la decisione di fusione della società, introdurre regolamentazioni dei cambi, sottoporre l’operazione a particolari esigenze fiscali o esigere di mantenere uno stabilimento sul territorio nazionale.

Fra l’altro, la fusione transfrontaliera con una società svizzera quale soggetto giuridico assuntore è possibile a condizione che il soggetto giuridico straniero possa essere sottoposto ad una forma giuridica prevista dal diritto svizzero ai sensi dell’articolo 4 AP-LFus. Ciò risulta già dall’articolo 161 capoverso 1 in fine LDIP.

Non è ancora espressamente disciplinato il caso di riunione in una nuova società svizzera (fusione mediante combinazione) di due società straniere che hanno sede in due Stati diversi. Tale caso può tuttavia essere risolto con un’applicazione analogica delle nuove disposizioni della LDIP riguardanti la fusione. Il contratto di fusione deve rispettare le prescrizioni imperative del diritto societario dei tre ordinamenti giuridici interessati; se le parti non scelgono il diritto applicabile, si presume che esso sia retto dal diritto svizzero in quanto diritto della società assuntrice. Le esigenze dei due ordinamenti giuridici stranieri devono pure essere rispettate conformemente all’articolo 163b capoverso 1 AP LDIP.

Art. 163c (nuovo) Fusione con una società straniera

La fusione di una società svizzera tramite assunzione da parte di una società straniera o costituzione di una nuova società straniera (fusione mediante combinazione) è in principio retta dal diritto straniero.