Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

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Tuttavia, la regolamentazione dell’articolo 936a non riprende la prima direttiva europea per quanto riguarda l’obbligo di indicare la forma giuridica e la sede del soggetto giuridico. In virtù del diritto attuale, soltanto le ditte commerciali di società a garanzia limitata (art. 949 cpv. 2 CO), di società anonime e di società cooperative contenenti nomi di persone (art. 950 CO) devono includere la forma giuridica del soggetto giuridico. In Svizzera, tale obbligo di menzione della forma giuridica è previsto dal diritto delle ditte commerciali. Dunque, il compito di esaminare se e in quale misura tale esigenza deve essere introdotta nel diritto svizzero spetta ad una futura revisione delle regole riguardanti la costituzione di ditte commerciali.

L’introduzione di un numero di identificazione e dell’obbligo di indicare quest’ultimo sui documenti commerciali necessita norme di esecuzione. A tal fine, l’articolo 936a capoverso 4 prevede di delegare al Consiglio federale la competenza di emanare per via d’ordinanza disposizioni che consentano l’esecuzione.

Art. 4 delle disposizioni finali e transitorie dei titoli 24 - 33

L’articolo 4 delle disposizioni finali e transitorie dei titoli ventesimoquarto a trentesimoterzo delegava al Consiglio federale la competenza di emanare norme in materia di trasformazione di società cooperative in società commerciali. Tale clausola di delega si riferiva all’entrata in vigore della revisione del Codice delle obbligazioni del 1936. Sulla base di questa disposizione, il Consiglio federale emise un’ordinanza a carattere transitorio che fu abrogata nel 1968. L’articolo 4 delle disposizioni finali transitorie del 1936, ormai desueto, può essere abrogato in vista della creazione della nuova legge sulla fusione.

222 Codice penale

Art. 326ter Contravvenzioni alle disposizioni sulle ditte commerciali

Il nuovo articolo 936a del Codice delle obbligazioni introduce un sistema di numerazione dei soggetti iscritti nel registro di commercio e prevede l’obbligo di indicare il numero di identificazione sulle lettere, sui bollettini di ordinazione e sulle fatture (cfr. le osservazioni concernenti l’avamprogetto di articolo 936a CO).

Per semplificare l’applicazione dell’articolo 936a del Codice delle obbligazioni, l’articolo

ter

326 del Codice penale deve comprendere una disposizione che preveda la stessa sanzione in caso di violazione dell’obbligo di indicare il numero di identificazione e dell’obbligo di menzione della ditta.

La revisione dell’ordinanza sul registro di commercio (ORC; RS 221.411), che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1998, prevede l’abrogazione della procedura di autorizzazione per utilizzare le designazioni nazionali, territoriali e regionali (cfr. art. 45 segg.). In conseguenza, l’articolo 326ter capoverso 3 del Codice penale dovrà essere abrogato.

223 Diritto internazionale privato