Rapporto esplicativo
Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine
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di appuramento del bilancio, così come prevista per il diritto della società anonima, all’articolo 735 CO („riduzione in caso di bilancio in disavanzo“).
Per il diritto vigente, una riduzione semplificata costituiva un problema in ragione della responsabilità solidale sussidiaria di ogni socio fino all’ammontare del capitale sociale. Con l’abolizione di detta responsabilità (cfr. pto. 225.4), tale ostacolo scompare. L’avamprogetto prevede pertanto la riduzione dichiarativa del capitale e la disciplina mediante un rinvio alle norme del diritto della società anonima.
Giusta l’articolo 788 capoverso 2 AP, una riduzione dichiarativa sarà possibile soltanto se i soci avranno effettuato per intero i versamenti suppletivi. Un’eccedenza passiva accertata nel bilancio va colmata in primo luogo mediante l’adempimento degli impegni statutari dei soci e non mediante una riduzione del capitale. La susseguente riduzione del capitale, effettuata secondo le regole, comporta poi forzatamente una riduzione dell’obbligo di effettuare versamenti suppletivi e quindi una riduzione del sostrato di responsabilità dei creditori. Fatta salva la riserva summenzionata, si accetta tale conseguenza.
225.9 Prestiti di soci sostitutivi di capitale proprio (art. 807c AP)
Per consolidare il capitale sociale, nelle società di capitali di carattere personale va disciplinato – ispirandosi al diritto tedesco in materia di Sagl – il caso particolare, importante a livello pratico, dei prestiti di soci sostitutivi di capitale proprio.
Giusta l’articolo 807c AP, un prestito è ritenuto sostituire capitale proprio se è concesso alla società da un socio o da una persona a lui vicina in caso di eccedenza passiva accertata dal bilancio o in un momento in cui, in ragione della situazione finanziaria della società, sarebbe stato opportuno l’apporto di capitale proprio. A siffatti prestiti è assegnato grado posteriore a tutti gli altri prestiti, compresi quelli oggetto di una dichiarazione o di una convenzione di retrocessione di grado.
Mediante tale regolamentazione, si accresce la solvibilità della Sagl e si riduce la tentazione di dotare la Sagl di un capitale proprio di entità minima, per essere trattati, in caso di fallimento, come terzi creditori.
La normativa concernente i prestiti sostitutivi di capitale proprio non va intesa in modo tale da escludere l’eventualità di una responsabilità personale dei soci (il cosiddetto Durchgriff), così come prevista, a determinate condizioni, dal diritto vigente.
226 Qualità di socio 226.1 Semplificazione della terminologia
Al testo tedesco va conferita uniformità in relazione alle nozioni di „Stammanteilen“ e di „Stammkapital“. Tale problema non concerne la versione italiana, la quale utilizza soltanto i termini „quote sociali“ e „capitale sociale“.
Per la versione tedesca, sono interessate dalla modifica i termini seguenti:
1. „Stammkapital“: non sono state apportate modifiche rispetto agli articoli 772
capoverso 1 e 773 CO. La novità è per contro costituita dal fatto che il capitale sociale è definito quale somma dei valori nominali di tutte le „Stammanteile“
2. „Stammeinlage“: tale termine non è più utilizzato. Esso comprende a torto la
nozione di „Einlage“ che, dal punto di vista teorico, designa l’adempimento dell’obbligo di effettuare conferimenti e quindi un processo (ed eventualmente il suo risultato), ma non la quota detenuta dal socio.