Rapporto esplicativo
Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine
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Tale possibilità riveste importanza segnatamente in relazione con il recesso o l’esclusione di un socio. In tali casi ha luogo, in una certa misura, una disgiunzione del capitale proprio a favore di un socio uscente e a danno sia del capitale d’esercizio (dal punto di vista della continuazione da parte dei soci rimanenti), sia del sostrato di responsabilità (dal punto di vista dei creditori). La legge deve porre limiti a tale processo. Nel diritto della società anonima tali limiti sono costituiti dal fatto che per l’acquisto di azioni proprie può essere utilizzato soltanto capitale proprio liberamente disponibile e che l’acquisto non può superare il 10, rispettivamente il 20 per cento del capitale nominale. L’avamprogetto riprende la normativa del diritto della società anonima4. La facoltà di recesso consentirebbe tuttavia la fissazione di limiti più ristrettivi di quelli previsti per la SA. Se il recesso di un socio non è possibile mediante acquisizione della quota da parte della società a causa del raggiungimento del limite del 20 per cento, oppure se il socio uscente può essere tacitato soltanto mediante riduzione del capitale (art. 822c cpv. 3 n. 2 AP), il recesso implica una riduzione di capitale.
225.7 Agevolazione dell’aumento del capitale (art. 786/779 CO, 786 AP)
Secondo il diritto in materia di Sagl del 1936, un aumento del capitale sociale può essere deciso – come risulta soltanto indirettamente dal testo dell’articolo 786 CO - con il consenso di tutti i soci. Tale esigenza di unanimità è dovuta al sistema della responsabilità solidale sussidiaria di ciascun socio fino all’ammontare del capitale sociale, introdotto nel 1936. È patente come, ai sensi di tale regolamentazione, un aumento del capitale sociale debba comportare anche un aumento susseguente della responsabilità solidale sussidiaria prevista dalla legge. Appare pertanto imprescindibile il consenso di ogni singola persona interessata da tale aumento della responsabilità.
Con la soppressione della responsabilità solidale sussidiaria, viene a mancare il motivo alla base del diritto di veto di ciascun socio. La decisione di aumento non necessita comunque della maggioranza normalmente prevista per la modificazione dello statuto – come avviene per la società anonima -, bensì soltanto della maggioranza di due terzi dei voti rappresentati e della maggioranza assoluta del capitale sociale (art. 810c cpv. 1 n. 4 AP). In tale articolo si afferma esplicitamente che l’aumento può aver luogo anche mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile (art. 774 cpv. 4 AP).
Una relazione sull’aumento del capitale e un’attestazione di verifica da parte del revisore saranno in futuro necessarie anche per la Sagl, in caso di conferimenti in natura, di assunzioni di beni o di vantaggi speciali, come pure in caso di aumento del capitale sociale mediante compensazione o mediante restrizione del diritto d’opzione. Tale risultato può essere conseguito mediante un semplice rinvio agli articoli 652e e 652f CO (art. 786 cpv. 2 AP).
225.8 Riduzione semplificata del capitale sociale a fini di appuramento del
bilancio (Art. 788 CO, 788 AP)
La prassi ritiene essere un inconveniente considerevole il fatto che il diritto della Sagl non contempli la cosiddetta riduzione „dichiarativa“ o riduzione semplificata del capitale a fini
4 L’avamprogetto di LRR prevede, all’articolo 16 capoverso 3 numero 19 AP LRR, che il valore d’acquisto di quote proprie non sia più iscritto all’attivo del bilancio, bensì sia apertamente dedotto dalle riserve da utili (si veda il rapporto esplicativo concernente la LRR, pag. 111 segg.).