Rapporto esplicativo
Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine
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226.6 Soppressione dell’obbligo annuale di annuncio (art. 790 cpv. 2 CO)
Secondo il diritto vigente, giusta l’articolo 790 capoverso 2 CO, al principio di ogni anno civile dev’essere consegnato all’ufficio del registro di commercio un elenco dei nomi dei soci, delle quote sociali e delle prestazioni eseguite su di esse. Stando a quanto dichiarato da esperti del settore, le pratiche amministrative che ne risultano sono considerate estremamente onerose. L’obbligo annuale d’annuncio è stato perciò stralciato dall’avamprogetto. Come per il diritto della società cooperativa (art. 833 n. 5 e 835 cpv. 4 CO), in generale dovranno essere notificati soltanto i dati personali concernenti i soci tenuti a versamenti suppletivi. Per contro, i soci che non sono interessati da tale obbligo o sono soltanto tenuti a fornire una prestazione accessoria che non concerne i creditori, ma si ripercuote unicamente sul rapporto tra società e soci, vanno esentati da qualsiasi obbligo di iscrizione (art. 772 cpv. 2 e 803a AP).
È dunque mantenuto unicamente l’obbligo dei gerenti di notificare senza indugio il trasferimento di quote sociali gravate da un obbligo di effettuare versamenti suppletivi (art. 794 cpv. 1 AP; in proposito si veda supra pto. 226.4). Poiché terzi in buona fede possono fondarsi sull’iscrizione dei soci (art. 794 cpv. 3 AP), i soci uscenti, a causa della responsabilità e dell’obbligo di effettuare versamenti suppletivi cui soggiacciono, hanno un interesse considerevole a che le iscrizioni del registro siano aggiornate. L’articolo 794 capoverso 2 del rapporto del 1996 prevedeva pertanto un termine di 30 giorni nel caso in cui la società omettesse di notificare il trasferimento. Un siffatto termine potrebbe portare il socio a dover subire, senza poter reagire, eventuali conseguenze negative di deliberazioni sociali contrarie ai suoi interessi. Per il caso in cui i gerenti non procedano alla notificazione del recesso, l’avamprogetto prevede quindi che il socio uscente possa chiedere direttamente la cancellazione presso il registro di commercio, indicando nel contempo il nome dell’acquirente (art. 794 cpv. 2 AP). Anche l’ordinanza sul registro di commercio andrà modificata in tal senso.
226.7 Modifiche concernenti l’esclusione o il recesso di soci (art. 822 CO, 822 -
822c AP)
La struttura personale della Sagl esige che un socio possa proporre al tribunale un’azione tendente al recesso per gravi motivi, dietro indennizzo al valore reale (art. 822 cpv. 2 AP). Non si tratta di un recesso da una società di persone, bensì di un caso straordinario di ingerenza giudiziaria nella struttura di una società. Il recesso autorizzato dal giudice equivale a una riduzione del capitale sociale la cui entità corrisponde alla quota di partecipazione dell’attore la cui azione è stata ammessa (qualora la società non acquisisca la quota dell’uscente, entro i limiti posti dall’art. 807 AP); ne scaturisce un diritto all’indennizzo il cui ammontare e le cui condizioni e restrizioni sono previsti dalla legge. La sentenza costitutiva deve chiarire tali questioni, cosicché la struttura della società di capitali, dopo il recesso, sia ben definita in tutti i suoi punti essenziali.
La società deve anche essere libera di concedere ai soci, in modo generale o a determinate condizioni, un diritto statutario di recesso (art. 822 cpv. 1 AP). La società deve infine poter chiedere dinanzi al tribunale, per gravi motivi, l’esclusione di un socio la cui permanenza in seno alla società è divenuta insostenibile (art. 822b AP).
Se il socio fa uso di un diritto statutario di recesso, lo statuto determina l’ammontare e le modalità della tacitazione (art. 822c cpv. 1 periodo 1 AP). Negli altri casi di recesso, in caso di esclusione e di recesso pronunciato dal giudice sulla base di un’azione di scioglimento (art. 820 cpv. 1 n. 4 periodo 2 AP), il socio uscente ha diritto al valore reale delle sue quote (art. 822c cpv. 1 periodo 2 AP). La tacitazione risulta problematica se non vi sono fondi