Rapporto esplicativo
Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine
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sufficienti a disposizione e non sono date le condizioni per l’acquisto di quote proprie. In tal caso, l’avamprogetto prevede che il diritto possa essere fatto valere soltanto se un altro socio riprende le quote relative a tale importo o le pretese possono essere soddisfatte nel rispetto delle disposizioni sulla riduzione del capitale sociale (art. 822c cpv. 2 AP). Per la parte non soddisfatta delle sue pretese, il socio uscente dispone di un credito di grado posteriore che non genera interessi (art. 822c cpv. 3 AP).
L’avamprogetto prevede inoltre la possibilità di un recesso adesivo (art. 822a AP). S’intende in tal modo impedire che il socio più lesto a reagire sia indennizzato totalmente, mentre altri soci desiderosi di recedere si ritrovino provvisoriamente o anche definitivamente a mani vuote. Nel contempo, si riduce così anche la tentazione di recedere dalla società in momenti difficili.
L’avamprogetto disciplina ora anche le ripercussioni del recesso su un obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi (art. 803a). Lo statuto può prevedere, per i casi statutari di recesso, una disposizione che deroghi al principio della tacitazione al valore reale (art. 822c cpv. 1 periodo 2 AP). In caso di recesso per gravi motivi, di esclusione o di recesso consecutivo ad azione di scioglimento, la tacitazione al valore reale è imperativa.
226.8 Protezione della società dalle conseguenze del fallimento di un socio (art.
793 f CO, 792 AP)
Secondo il diritto della Sagl del 1936, l’amministrazione del fallimento può chiedere lo scioglimento della Sagl qualora un socio sia dichiarato in fallimento; lo stesso diritto spetta al creditore di un singolo socio, quando abbia pignorato la quota sociale di quest’ultimo (art. 793 cpv. 1 CO). Benché l’articolo 794 CO preveda norme atte a evitare lo scioglimento, la disposizione di cui sopra lega l’esistenza della società di capitali alle sorti finanziarie di uno dei suoi soci.
All’atto pratico, tale disposizione è rimasta lettera morta. Essa contraddice del resto la nozione di società di capitali; non si comprende per quale motivo i creditori, contro la volontà della maggioranza dei soci, debbano potersi rifare sulla sostanza della società di capitali quando il socio stesso non dispone di tale possibilità.
Mediante la soppressione della responsabilità solidale sussidiaria di ciascun socio fino all’ammontare del capitale sociale (cfr. pto. 225.4), la sfera patrimoniale del titolare di quote è meglio separata dal patrimonio della società di capitali. Il metodo risolutivo applicabile al caso del fallimento di un socio, che non metta a repentaglio la durevole esistenza della Sagl e tenga conto, d’altra parte, delle esigenze particolari di una società di capitali di carattere personale, dovrebbe basarsi sui principi seguenti:
1. Si applica il principio inverso, vale a dire che il fallimento di un socio non comporta il
diritto dell’amministrazione del fallimento o di un creditore di chiedere lo scioglimento della Sagl (cfr. art. 571 cpv. 2 e 615 cpv. 2 CO).
2. Le quote sociali del socio fallito sono realizzate all’asta dall’amministrazione del
fallimento o dall’ufficio d’esecuzione.
3. L’aggiudicatario entra nella società con tutti i diritti e gli obblighi di un socio entrante.
4. La società stessa o, con il consenso dell’assemblea dei soci, un socio o un terzo che
entra a far parte della società può acquisire le quote sociali al valore reale.
L’avamprogetto prevede pertanto che l’aggiudicatario nella procedura di realizzazione forzata entri nella società con tutti i diritti e gli obblighi di un socio entrante e che la società