Rapporto esplicativo

Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine

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abbia tuttavia il diritto, entro sei mesi a partire dal momento in cui è venuta a conoscenza del trasferimento, di assumere le quote dell’aggiudicatario al valore reale, per proprio conto o per conto di una persona da essa designata (art. 792 cpv. 1 e 2 AP). L’assemblea dei soci può autorizzare una o più persone a far valere tale diritto direttamente nei confronti dell’aggiudicatario o di assumere la quota riscattata dalla società.

Tale nuova normativa consente il raggiungimento di un ottimale equilibrio tra gli interessi in causa. Da una parte si garantisce, a vantaggio dei soci, l’esistenza della società anche in caso di fallimento di un socio, lasciando ai soci la scelta se accogliere nella società un terzo qualsiasi o se assumere le quote al loro valore reale. D’altra parte, si tutelano i creditori grazie alla possibilità di realizzare a loro favore anche una quota non fungibile di una società di capitali di carattere personale – oggetto di per sé poco adatto alla realizzazione a favore di terzi.

Nel caso in cui uno o più soci non mettano a disposizione i fondi necessari, la possibilità per la società di assumere le quote in questione dipende dalle norme sull’acquisto di quote proprie (art. 807 AP, in merito si veda pto. 225.6). Anche i soci che hanno fornito i fondi necessari all’acquisto delle quote possono assumerle soltanto osservando le condizioni generali, il che implica, di norma, il consenso dell’assemblea dei soci. L’avamprogetto prevede, a titolo dispositivo, che a tal fine sia sufficiente una deliberazione presa alla maggioranza assoluta – diversamente da quanto previsto dal diritto del 1936 (art. 794 cpv. 1 n. 3 CO).

226.9 Ammissibilità di buoni di godimento (art. 774a AP)

Il vigente diritto in materia di Sagl non conosce i buoni di godimento. Proprio nel caso di una società di capitali di carattere personale, il buono di godimento sembra tuttavia essere uno strumento appropriato, ad esempio per indennizzare le persone che hanno investito nella società.

L’avamprogetto prevede perciò che le disposizioni del diritto della società anonima si applichino per analogia (art. 774a AP).

Come per la SA, buoni di godimento non possono essere emessi a scopo di finanziamento. La Sagl, il cui carattere è marcatamente personale, sembra essere una forma giuridica inidonea a ricorrere al mercato di capitali per raccogliere capitale proprio, sia pure mediante emissione di titoli fungibili. Nella Sagl non sembra pertanto sussistere alcun bisogno legittimo di emettere buoni di partecipazione, cosicché si è rinunciato a un disciplinamento relativo.

23 Diritti e obblighi dei soci 231 Miglioramento della posizione dei soci minoritari

In numerosi punti, l’avamprogetto apporta miglioramenti alla posizione dei soci minoritari. Si tratta in particolare dei punti seguenti:

1. Abbandono della responsabilità solidale sussidiaria fino all’ammontare del capitale

sociale, sproporzionata per i soci titolari di una partecipazione ridotta (art. 778 AP con rinvio agli art. 628, 634 – 635a CO; in merito si veda pto. 225.4);

2. Agevolazione della cessione di quote sociali (mediante l’accantonamento dell’esigenza

di modificare lo statuto; mediante l’agevolazione dell’acquisto di quote proprie da parte della società, art. 791 segg. AP, in proposito si veda il pto. 225.6; mediante un disciplinamento più flessibile in materia di restrizioni alla trasmissibilità);