Rapporto esplicativo

Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine

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Il modello adeguato è costituito dall’articolo 715a CO, riformulato nel 1991 e concernente il diritto del consiglio d’amministrazione di ottenere ragguagli e di consultare documenti in seno alla società anonima. Volgendo lo sguardo al diritto dei Paesi vicini, si osserva che in Germania, ad esempio, è in vigore una normativa analoga. Il § 51a della legge tedesca sulla Sagl, introdotto dalla legge federale del 4 luglio 1980 (BGBl 1980 I 836), ha il seguente tenore:

„(1) I gerenti devono fornire senza indugio al socio che ne faccia richiesta informazioni sugli affari della società e consentire a questi la consultazione di libri e scritti.

(2) I gerenti possono negare le informazioni e la consultazione se vi sia fondato timore che il socio ne faccia uso per scopi estranei alla società, cagionando in tal modo un danno non trascurabile alla stessa o a un’impresa ad essa legata. Il rifiuto necessita di una deliberazione dei soci.

(3) Il contratto di società non può derogare a tali disposizioni.“

Traendo ispirazione da tali due modelli (art. 715a CO e § 51a GmbHG 1980) il nuovo ordinamento concernente il diritto del socio della Sagl di ottenere ragguagli e di consultare documenti, di cui all’articolo 807b AP, presenta le seguenti caratteristiche fondamentali:

1. Ciascun socio deve poter ottenere dai gerenti ragguagli su tutti gli affari della società e,

in presenza di un interesse legittimo, deve poter accedere a libri e atti. La nuova regolamentazione garantisce in particolare che il diritto all’informazione si estenda a tutti gli affari della società. Il diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti è indipendente dall’attività del revisore (ormai prescritto dalla legge all’art. 819 AP).

2. In linea di principio, i soci possono fare valere il loro diritto di ottenere ragguagli e di

consultare documenti in qualsiasi momento, e non soltanto in occasione dell’assemblea dei soci – come accade per gli azionisti. Nel caso della Sagl, una distinzione tra informazione “in seduta” e „fuori seduta“, come prevista per l’amministratore di una SA all’articolo 715a capoverso 2 e 3 CO, non sarebbe adeguata.

3. Spetta ai gerenti, nei limiti del loro potere d’apprezzamento, determinare modalità e

tempi del rilascio delle informazioni, come pure della concessione della consultazione. I gerenti possono convocare a breve termine l’assemblea dei soci per comunicare le informazioni necessarie. Essi possono presentare le informazioni per scritto oppure dare la possibilità ai soci, entro un termine adeguato, di consultare i documenti o di interrogare le persone tenute a rilasciare informazioni presso la sede della società.

4. Se sussiste il rischio che il socio utilizzerà le informazioni ottenute a danno della società,

informazioni e consultazione possono essere negate. Tale riserva è necessaria ed è presente anche nelle legislazioni dei Paesi vicini. Ai fini del rifiuto non è tuttavia sufficiente che le domande si riferiscano a segreti d’affari.

5. Qualora i gerenti neghino l’informazione al socio, egli può appellarsi all’assemblea dei

soci, la quale decide definitivamente sul piano interno. Nel caso in cui anche l’assemblea neghi le informazioni o la consultazione, è possibile portare la questione dinanzi a un tribunale, il che non è chiaramente espresso dal diritto vigente.

Il gruppo di lavoro Sagl non ritiene necessario disciplinare in modo dettagliato nella legge tale iter, il quale è parte integrante del buon funzionamento di una società di capitali. Nella nuova disposizione concernente il diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti, non si sottolinea espressamente che l’esercizio di tale diritto è limitato, dal profilo materiale