Rapporto esplicativo

Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine

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236.1 Diritti preferenziali, di prelazione e di compera (art. 803c AP)

Lo statuto può prevedere diritti preferenziali, di prelazione e di compera nel senso di veri e propri obblighi sociali. Essi appartengono, dal profilo sistematico, agli obblighi di fornire prestazioni accessorie (art. 803c AP), la cui base giuridica risiede nella sottomissione del socio agli obblighi statutari assunti al momento della costituzione della società o dell’acquisto di quote sociali.

236.2 Quote sociali con diritto di voto privilegiato (art. 810 cpv. 2 AP)

Come per la SA, lo statuto può determinare il diritto di voto secondo il numero delle quote sociali appartenenti a ciascun socio, indipendentemente dal loro valore nominale, di modo che ciascuna quota dia diritto a un voto (art. 810 cpv. 2 periodo 1 AP). Come nel diritto della società anonima, il privilegio – commisurato al capitale impegnato - è tuttavia limitato al decuplo (art. 810 cpv. 2 periodo 2 AP).

236.3 Diritti di veto (art. 777 n. 5 AP)

Lo statuto può attribuire sia a una determinata categoria di quote sociali, sia a singoli soci un diritto di veto contro determinate deliberazioni dell’assemblea dei soci. Il diritto della Sagl offre in tal modo un supporto giuridico flessibile anche per joint ventures o altri bisogni particolari. È compito degli estensori dello statuto prevedere soluzioni appropriate per le situazioni di stallo ingenerate da un diritto di veto. Rimane del resto la possibilità dell’azione di scioglimento per gravi motivi, in seguito alla quale il giudice può optare, in luogo dello scioglimento, per un’altra soluzione adeguata (art. 820 n. 4 AP). Una situazione di stallo irrisolta è dunque sbloccata, in ultima analisi, nell’ambito di tale procedura.

236.4 Voto preponderante (art. 777 n. 5 AP)

Lo statuto può attribuire a un socio determinato o determinabile (ad es. al presidente o al titolare di una quota sociale determinata) un voto preponderante in caso di parità di voti nell’assemblea dei soci.

237 Obbligo di fedeltà e divieto di concorrenza dei soci (art. 818 CO, 807a AP)

Il carattere marcatamente personale della Sagl impone ai soci un obbligo di fedeltà. Il diritto vigente in materia di Sagl non menziona l’obbligo di fedeltà come tale, ma disciplina, all’articolo 818 CO, la sua implicazione in pratica più importante, il divieto di concorrenza. Al fine di prevenire eventuali abusi, è opportuno che l’obbligo di fedeltà sia espressamente sancito anche nel diritto della Sagl (art. 807a AP).

L’obbligo di fedeltà si spinge oltre rispetto al principio generale della buona fede, il quale impone di astenersi dall’esercitare prerogative in modo arbitrario o non richiesto dagli interessi della società e di far valere i propri diritti salvaguardando detti interessi. In particolare, essa obbliga il socio, nei confronti della società quale persona giuridica, a non concludere per proprio conto particolare affari che possano pregiudicare lo scopo sociale, nella misura in cui tutti gli altri soci non vi consentano per scritto. Secondo l’avamprogetto, tale norma fondamentale, la cui formulazione si ispira all’articolo 536 CO, deve avere portata generale.

L’obbligo generale di fedeltà concerne tutti i soci, siano essi incaricati della gestione o meno. Per contro, i gerenti (ed essi soltanto, secondo la norma dispositiva prevista) soggiacciono a un divieto di concorrenza qualificato, quale conseguenza della loro