Rapporto esplicativo
Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine
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posizione di organo della persona giuridica. Tale divieto è disciplinato all’articolo 807a capoverso 3 AP.
In ampia sintonia con quanto previsto dal diritto vigente, un gerente non può, senza il consenso dell’assemblea dei soci, fare operazioni per conto proprio o per conto di un terzo nel ramo di commercio della società, né prendere parte a un’altra impresa come socio illimitatamente responsabile, come accomandante o come titolare di una quota superiore al 10 per cento. Lo statuto può estendere tale divieto a tutti i soci (art. 807a cpv. 3 AP).
238 Obbligo di effettuare versamenti suppletivi (art. 803 CO, 803 - 803c AP) 238.1 Punti deboli della normativa vigente
L’obbligo di effettuare versamenti suppletivi di cui all’articolo 803 CO acquista importanza alla luce del previsto divieto di liberazione parziale. Le società che desiderano istituire, nei confronti dei loro soci, un obbligo di pagamento supplementare, dovranno far capo a tale procedimento.
La regolamentazione del 1936 presenta alcuni punti deboli:
1. Lo statuto può stabilire un obbligo di effettuare versamenti suppletivi di un ammontare
qualsiasi, ad esempio 25 volte l’importo del capitale sociale. In tal modo, i bisogni di protezione di successivi acquirenti di quote sociali possono essere fortemente pregiudicati; ma anche i fondatori originari possono essere esposti a un obbligo di versare importi elevati ed esigibili in un momento che sfugge ad ogni previsione. Un siffatto obbligo è conosciuto soltanto nel diritto delle fideiussioni, le cui garanzie non sono applicabili al presente caso.
2. Non è chiaro in che misura esista una responsabilità solidale o una responsabilità per
l’ammanco nei confronti dell’obbligo di un altro socio di effettuare versamenti suppletivi, né se detti versamenti, qualora in seguito risultassero superflui, possano essere restituiti ai soci.
3. Giusta il diritto vigente, la competenza di reclamare i versamenti spetta – e questo è il
terzo punto debole – all’assemblea dei soci (art. 810 cpv. 1 n. 7 CO). La richiesta di versamenti suppletivi costituisce tuttavia un provvedimento gestionale volto a impedire eccedenze passive o il fallimento.
4. La limitazione dell’obbligo di effettuare versamenti suppletivi al solo caso di copertura
di perdite accertate dal bilancio, appare troppo restrittiva.
5. La legge non precisa cosa debba accadere qualora un socio soggetto a detto obbligo
receda dalla società poco prima che questa fallisca.
6. Il diritto vigente non pone limiti al rimborso di versamenti effettuati.
238.2 Principi risolutivi
L’avamprogetto prevede pertanto le seguenti nuove norme:
1. Onde evitare che l’ammontare dell’obbligo di effettuare versamenti suppletivi possa
essere fissato liberamente, l’articolo 803 capoverso 3 AP stabilisce che l’importo debba essere fissato nello statuto proporzionalmente alla quota sociale e non possa essere superiore al doppio del valore nominale della stessa.