Rapporto esplicativo
Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine
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e procedurale, da principi generali del diritto. Anche senza rinvio esplicito è tuttavia chiaro che il socio deve fare uso del proprio diritto tenendo conto il più possibile degli interessi della società, che egli può esercitare tale diritto nella misura in cui resta entro i limiti dell’esercizio di diritti di socio e che non se ne può servire per scopi estranei alla società o per abusarne in altro modo.
A fini di completezza, va osservato che il nuovo articolo 790 capoverso 3 AP conferisce ai soci il diritto di consultare il libro delle quote. Tale disposizione tiene conto anche dell’articolo 781 numero 5 AP, secondo il quale dovranno essere iscritti nel registro di commercio soltanto i soci soggiacenti all’obbligo di effettuare versamenti suppletivi.
235 Protezione del diritto d’opzione di soci minoritari (art. 787 CO, 787 AP)
Per quanto concerne il diritto d’opzione del socio, il diritto della Sagl del 1936 prevede, all’articolo 787 CO, la formulazione aperta che precedentemente figurava anche nel diritto della società anonima. Dai dibattiti in materia di diritto societario svoltisi nel frattempo risulta tuttavia che, proprio in una società chiusa, i soci minoritari abbisognano di essere particolarmente protetti quanto al loro diritto d’opzione. Come detto, non è sicuro che la giurisprudenza creatrice elaborata negli anni Settanta dal Tribunale federale in materia di diritto della società anonima – la quale, mediante una prassi coerente, ha imposto il principio della „fairness“ anche senza base legale esplicita – sia applicabile anche alla Sagl. È pertanto indispensabile che il diritto d’opzione dei soci minoritari della Sagl goda almeno dello stesso livello di protezione garantito nell’ambito della società anonima. Una siffatta protezione s’impone, tanto più che in futuro – secondo l’avamprogetto del gruppo di lavoro Sagl – sarà soppresso il diritto di veto legale di ciascun socio contro un aumento di capitale (cfr. art. 810c cpv. 1 n. 4 AP) e non sarà perciò possibile impedire, negando il proprio consenso, un aumento di capitale che escluda il diritto d’opzione.
In materia di diritto d’opzione, la normativa del riveduto diritto della società anonima si è rivelata nel complesso adeguata. Essa andrà pertanto ripresa, nelle grandi linee, nel diritto della Sagl. Giusta l’articolo 787 capoverso 2 periodo 1 AP, anche nella Sagl il diritto d’opzione può essere così soppresso per gravi motivi mediante decisione dell’assemblea dei soci, ma non mediante una disposizione statutaria. Tale norma rafforza in maniera considerevole la protezione dei soci minoritari della Sagl, senza che per questo sia compromessa la capacità di funzionamento di tale particolare forma di società.
Giusta l’articolo 787 capoverso 2 AP, sono considerati gravi motivi in particolare l’assunzione di parti d’impresa o partecipazioni. L’elenco potrebbe eventualmente essere arricchito da altri esempi tipici che, nel caso della Sagl, vanno considerati „gravi motivi“ fondanti l’esclusione del diritto d’opzione del socio. Alla luce del fatto che una compartecipazione dei lavoratori, nel senso attribuitole dal diritto della società anonima, può verificarsi di rado nella Sagl, si è rinunciato a menzionarla.
I problemi particolari che si creano nella società anonima in relazione specificatamente con l’aumento autorizzato e condizionale del capitale non si pongono per la Sagl, in quanto tali istituzioni giuridiche non saranno previste.
236 Privilegi statutari (art. 777 n. 2, 808 cpv. 2 n. 2 AP)
Nella sua versione riveduta, il diritto della Sagl deve ammettere, come in precedenza, norme statutarie supplementari, adeguate ai bisogni del singolo socio e alle sue esigenze personali. Ne fanno parte ad esempio quelle concernenti: