Rapporto esplicativo

Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine

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2. Al fine di escludere una responsabilità solidale per i versamenti suppletivi,

l’avamprogetto afferma esplicitamente che ciascun socio risponde soltanto dei versamenti suppletivi inerenti alla sua quota (art. 803 cpv. 4 AP).

3. Poiché l’atto di reclamare i versamenti suppletivi costituisce una misura appartenente

alla sfera gestionale (cfr. art. 634a cpv. 1 CO in relazione alle azioni parzialmente liberate nella SA), la competenza relativa è attribuita ai gerenti (art. 803 cpv. 5 AP).

4. Le possibilità d’impiego dell’obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono ampliate;

i versamenti suppletivi possono essere inoltre reclamati negli altri casi, previsti dallo statuto, in cui è dato un bisogno di capitale proprio (art. 803 cpv. 1 n. 2 AP)10.

5. Affinché un socio non possa sottrarsi, mediante recesso, a un obbligo imminente di

effettuare versamenti suppletivi, ma anche, in generale, a tutela dei creditori (il che rende la norma applicabile anche in caso di uscita a seguito di esclusione), l’articolo 803a AP dispone che l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi permane se la società cade in fallimento entro due anni a partire dall’iscrizione del recesso nel registro di commercio. Il termine di due anni è stato scelto per analogia con il termine previsto dall’articolo 181 capoverso 2 CO per la responsabilità in caso di assunzione di un’azienda. L’obbligo sussiste tuttavia nella misura in cui avrebbe potuto essere fatto valere al momento dell’uscita; esso può essere inoltre reclamato soltanto nella misura in cui non sia stato soddisfatto da un successore.

Come risulta già dalla situazione sistematica, si è per contro rinunciato a prolungare l’obbligo di fornire prestazioni accessorie. Mentre i versamenti suppletivi – quale apporto di capitale in senso lato – tornano a vantaggio soprattutto dei creditori, le prestazioni accessorie concernono esclusivamente i rapporti tra soci.

6. Per quanto concerne il rimborso di versamenti suppletivi effettuati, quale modello ci si

può riferire alle norme corrispondenti del diritto tedesco; versamenti suppletivi effettuati possono essere rimborsati, in tutto o in parte, al più presto a partire dal terzo esercizio successivo al versamento, sempre che l’importo sia coperto da capitale proprio liberamente disponibile (art. 803b AP).

Il rapporto tra l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi in caso di perdita di capitale e la retrocessione di grado in caso di eccedenza di debiti va inteso nel modo seguente:

− la retrocessione di grado non fornisce, come tale, nuovi fondi; sia essa concessa

mediante negozio giuridico o conseguenza legale di un prestito sostitutivo di capitale proprio (art. 807c AP), la retrocessione ha sempre per effetto di evitare l’avviso obbligatorio al giudice in caso di eccedenza di debiti, sempre che l’importo complessivo sia sufficiente e le altre condizioni siano soddisfatte;

− l’adempimento dell’obbligo di effettuare versamenti suppletivi fornisce di norma nuovi

fondi e migliora il rapporto tra capitale estraneo e capitale proprio. Il momento in cui tali versamenti vanno reclamati si situa, nell’intervallo tra una sana situazione finanziaria e l’eccedenza di debiti, molto prima di quest’ultima, non appena ha inizio la perdita di capitale, in altri termini non appena la somma di capitale sociale e riserve legali, a seguito dell’aumento della perdita risultante dal bilancio, non è più coperta da attivi stimati regolarmente.

10 L’avamprogetto di LRR disciplina, agli articoli 62 segg., anche il modo di procedere in caso di insolvenza senza eccedenza di debiti (si veda il rapporto esplicativo concernente la LRR, pag. 156 seg.).