Rapporto esplicativo
Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine
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Come detto, la facoltà di reclamare i versamenti suppletivi previsti dallo statuto (attualmente previsto dall’art. 810 cpv. 1 n. 7 CO) è stata invece attribuita – in sintonia con la normativa della società anonima - ai gerenti, poiché si tratta di un provvedimento inerente alla gestione (art. 803 cpv. 5 AP).
La proposta concernente la Sagl diverge tuttavia dal diritto della SA su un punto essenziale: giusta l’articolo 716a capoverso 1 CO, le competenze del consiglio d’amministrazione menzionate in tale articolo non soltanto sono inalienabili, ma anche irrevocabili. Ne consegue – quantomeno secondo la dottrina dominante - che l’assemblea generale non ha la possibilità di intervenire nell’ambito di tali compiti, neppure quando si tratti di questioni di principio.
Per una società come la Sagl, di carattere marcatamente personale, tale rigida separazione dei poteri appare inadeguata. Contrariamente al diritto della SA, l’articolo 812a capoverso 2 AP prevede pertanto che lo statuto possa riservare l’approvazione delle decisioni gestionali di principio all’assemblea dei soci.
Un’altra differenza rispetto al diritto della società anonima è data poi dal fatto che, anche senza base statutaria, gli affari gestionali di principio possono essere volontariamente sottoposti dai gerenti all’assemblea dei soci perché decida in merito (art. 812a cpv. 2 AP i.f.). L’articolo 808 capoverso 1 n. 11 AP rinvia a tale possibilità. Secondo la dottrina dominante, il diritto della società anonima non contempla tale facoltà o la prevede soltanto nel senso di un voto consultivo.
241.2 Svolgimento dell’assemblea dei soci (art. 809 CO, 809 AP)
Il termine di 5 giorni per la convocazione dell’assemblea dei soci (art. 809 cpv. 4 CO) è stato portato a 10 giorni; la società può, prevedendolo nello statuto, ridurlo fino a 5 giorni o prolungarlo (art. 809 cpv. 2 AP). Si è per il resto ampiamente rinunciato a una regolamentazione specifica; l’articolo 809 capoverso 3 rinvia, per quanto concerne convocazione, oggetti all’ordine del giorno, proposte, riunione di tutti i soci, misure preparatorie, processo verbale, diritto di convocazione e di proposta dei soci, alle disposizioni del diritto della società anonima.
Ne consegue in particolare che nella convocazione vanno rese note le proposte dei gerenti e dei soci che hanno chiesto la riunione dell’assemblea dei soci o l’iscrizione di un oggetto all’ordine del giorno (cfr. art. 700 cpv. 2 CO).
241.3 Maggioranze (art. 808 cpv. 3 CO, 810c e 810d AP)
Le esigenze di maggioranza previste dal diritto del 1936 vanno riviste. La nuova normativa corrisponde, nei suoi tratti fondamentali, a quella del diritto della società anonima. L’assemblea dei soci prende così le sue deliberazioni e procede alle nomine di norma alla maggioranza assoluta dei voti rappresentati, il che comporta, per una serie di oggetti, una votazione secondo il numero delle quote (cfr. l’art. 810 cpv. 3 AP, che ricalca l’art. 693 cpv. 3 CO).
Tale principio subisce eccezioni in caso di deliberazioni importanti. Da un lato ciò vale, a differenza del diritto della società anonima, anche per lo scioglimento della società con liquidazione e per l’esclusione di un socio (art. 810c cpv. 1 n. 8 e 9 AP). Dall’altro, è necessaria una deliberazione qualificata (art. 810c cpv. 1 n. 4 AP) per tutti gli aumenti di capitale (quindi anche l’aumento di capitale mediante versamenti in denaro e nel rispetto del diritto d’opzione). Il fatto che ci si basi sull’insieme del capitale avente diritto di voto e non