Rapporto esplicativo
Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
242.1 Pluralità di gerenti (art. 812 AP)
Il diritto vigente non disciplina il rapporto tra i gerenti, il che è alla base di situazioni poco chiare, ad esempio riguardo alla convocazione dell’assemblea dei soci (si veda supra pto. 112).
All’articolo 812 capoverso 1, l’avamprogetto prevede ora che uno dei gerenti sia nominato presidente dall’assemblea dei soci e gli attribuisce, all’articolo 812 capoverso 2, la competenza in materia di convocazione e di direzione dell’assemblea dei soci nonché in materia di dichiarazioni e di comunicazioni all’indirizzo dei soci.
242.2 Revoca delle facoltà di gestione e di rappresentanza (art. 814a AP)
La revoca delle facoltà di gestione e di rappresentanza è stata sinora disciplinata, in virtù dell’articolo 814 capoverso 2 CO, dalle disposizioni concernenti la società in nome collettivo; giusta l’articolo 565 capoverso 1 CO, la facoltà di rappresentanza può essere revocata (soltanto) per gravi motivi.
All’articolo 811 capoverso 1, l’avamprogetto dispone che lo statuto debba disciplinare gestione e rappresentanza della società, lasciando quest’ultima libera di prevedere il sistema della gestione autonoma („Selbstorganschaft“), quello della gestione esterna („Drittorganschaft“, cioè la facoltà di affidare la gestione a terzi) o anche una combinazione dei due. Benché sia consono alla natura della Sagl che almeno un socio sia incaricato della gestione, vi possono senz’altro essere casi in cui è necessario affidare la gestione a terzi. Si pensi a una società i cui soci non sono (ancora) atti alla gestione o non vi sono interessati, il che può verificarsi soprattutto in occasione di un ricambio generazionale. Si pensi inoltre anche alle joint ventures.
Se la designazione dei gerenti avviene mediante nomina da parte dell’assemblea dei soci, quest’ultima può revocarli in qualsiasi momento (art. 814a cpv. 1 AP).
Qualora invece un socio rivesta la carica di gerente in virtù di una disposizione statutaria, egli può vedersi revocare o limitare dal tribunale, su istanza di un socio e per gravi motivi, le facoltà di gestione e di rappresentanza (art. 814a cpv. 2 AP). Un grave motivo è dato segnatamente quando il gerente ha commesso una grave violazione dei propri doveri o è divenuto incapace di ben amministrare (art. 814a cpv. 3 AP).
242.3 Obbligo di diligenza e di fedeltà dei gerenti (art. 812b AP)
Nell’ottica di un’operazione di cosmesi redazionale, s’impone di sancire espressamente, nel diritto della Sagl (all’art. 812b AP), l’obbligo di diligenza e di fedeltà dei gerenti e il precetto dell’uguaglianza di trattamento nei rapporti tra esecutivo e titolari delle quote, di cui all’articolo 717 capoverso 2 CO. Il dovere di astenersi da tutto ciò che potrebbe arrecare danno agli interessi della società è di portata più ampia rispetto al principio della buona fede, ma non implica in linea di principio alcun comportamento attivo.
242.4 Avvisi obbligatori in caso di perdita di capitale e di eccedenza di debiti
(art. 817 cpv. 1 CO, 817, 817a AP)
Dopo che nel diritto della società anonima le norme sulla perdita di capitale e l’eccedenza di debiti sono state rivedute e ampliate, si impone di fare altrettanto con il diritto della Sagl. In tale contesto, è inoltre opportuno eliminare la discordanza tra la fattispecie legale dell’articolo 817 capoverso 1 CO („la metà del capitale sociale non è più coperta“) e il riveduto articolo 725 capoverso 1 CO („la metà del capitale azionario e delle riserve legali