Rapporto esplicativo
Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine
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norme del diritto corporativo. In tal caso, nessun partecipante ha interesse a promuovere un’azione ai sensi dell’articolo 625 capoverso 2 CO o a ricorrere ad eventuali altri rimedi giuridici. Non possono essere sollevate obiezioni contro la SA unipersonale, ove essa soddisfi bisogni legittimi senza ledere gli interessi degni di protezione di altri partecipanti alle relazioni giuridiche.
L’idea che dietro una corporazione debba necessariamente esservi una pluralità di persone è superata; lo dimostrano anche gli sviluppi nell’ambito del diritto societario europeo (ammissione della Sagl unipersonale, supra pto. 131.2) e nel diritto tedesco (che non è retto dal diritto societario europeo) della società anonima (ammissione della SA unipersonale giusta il § 2 della legge tedesca sulla società anonima). Si riconosce sempre più che la scelta di una determinata forma giuridica indica (soltanto) quella di un’istituzione o di un modello di organizzazione o d’azione che implica l’applicazione di determinate norme. Il rispetto di tali norme, combinato con la salvaguardia di principi giuridici generali (si pensi all’art. 2 CC e alla responsabilità personale che ne deriva), garantisce la protezione di tutti gli interessi determinanti in causa. La pluralità di persone continua a essere una caratteristica tipica di una società senza tuttavia essere indispensabile.
Una volta ammessa la società unipersonale, attenersi all’esigenza di una pluralità di soci allo stadio della costituzione e ammettere la società unipersonale soltanto ulteriormente (oppure prevedere conseguenze giuridiche praticamente inefficaci nel caso in cui il numero di membri scenda a uno), costituirebbe un eccesso di dogmatismo privo di utilità pratica. Una siffatta regolamentazione non serve alcun fine protettivo, bensì favorisce il ricorso a „uomini di paglia“ e ingenera spese.
Qualora sia ammessa la SA unipersonale, è opportuno, come per il diritto della Sagl, esaminare l’introduzione di norme correlate. Come nel diritto della Sagl, tali norme si applicano soltanto a società unipersonali che hanno effettivamente soltanto un socio, anche se le considerazioni pratiche alla base di tali norme possono rivestire importanza anche per società con rapporti di maggioranza qualificata o con altre particolarità. Un’altra regolamentazione sarebbe inconciliabile con la certezza del diritto. Vanno prese in considerazione le seguenti norme correlate:
− Per le SA unipersonali, il gruppo di lavoro Sagl prevede una disposizione concernente i
contratti tra il socio unico e la società (art. 717 cpv. 3 AP, in merito infra pto. 281.6).
− L’articolo 3 in relazione con l’articolo 6 della dodicesima direttiva/CE esige che il
carattere unipersonale di una SA sia oggetto di pubblicazione. Nell’interesse dell’eurocompatibilità del diritto svizzero, l’articolo 641 numero 6 AP tiene conto di tale esigenza.
281.12 Istanza di scioglimento da parte dell’ufficiale del registro di commercio in caso di assenza di organi societari (art. 625 cpv. 2 AP)
Giusta l’articolo 625 capoverso 2 CO, la fattispecie dell’assenza di organi prescritti – dalla legge o dallo statuto – si riferisce in pratica soltanto all’assenza susseguente. Se, già al momento della costituzione e quindi dell’iscrizione nel registro di commercio, non sono presenti tutti gli organi (ad es. l’ufficio di revisione o i tre membri del consiglio d’amministrazione eventualmente previsti dallo statuto di una SA unipersonale), l’iscrizione va negata.
La sanzione prevista in caso di assenza degli organi necessari, di cui all’articolo 625 capoverso 2 CO, consistente nell’azione di scioglimento ad opera di creditori o di azionisti, si è da tempo rivelata inefficace. La modifica apportata all’articolo 820 AP dovrebbe essere