Rapporto esplicativo

Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine

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capoverso 3 AP (si veda supra pto. 213). La disposizione concretizza il divieto di concludere contratti con se stessi nella misura in cui prevede una misura particolare di protezione per una fattispecie comunque analoga a tale problematica.

281.7 Fine del mandato di revisione (art. 727e cpv. 4 AP)

Come l’amministratore, anche il revisore dovrebbe avere la possibilità di chiedere personalmente la sua cancellazione14.

282 Diritto della società cooperativa 282.1 Ammissione della società cooperativa unipersonale?

Dopo che il gruppo di lavoro Sagl ha proposto l’introduzione (esplicita) della SA unipersonale e previsto, già nell’avamprogetto di riforma del diritto della Sagl, la Sagl unipersonale, è lecito chiedersi se la legge debba disciplinare anche la società cooperativa unipersonale, di cui all’atto pratico si hanno (ancorché rari) riscontri.

Secondo il gruppo di lavoro Sagl, la società cooperativa unipersonale non potrebbe essere collocata all’interno del vigente diritto della società cooperativa, il quale è caratterizzato – quantomeno secondo l’ordinamento vigente (art. 828 cpv. 1 CO) – dal principio dell’azione comune, il quale presuppone necessariamente una pluralità di persone. L’articolo 894 capoverso 1 CO esige inoltre che l’amministrazione di una società cooperativa si componga almeno di tre persone, la maggioranza delle quali – dunque almeno due – debbono essere soci.

Non è necessario esaminare in questa sede se sia opportuno introdurre, nell’ambito di una revisione globale del diritto della società cooperativa che implichi l’allentamento dei legami di cooperazione, la società cooperativa unipersonale.

282.2 Numero dei membri e domicilio (art. 831 e 895 AP)

Gli adeguamenti che si impongono nell’ambito del diritto della società cooperativa sono in primo luogo l’introduzione della facoltà dell’ufficiale del registro di commercio di chiedere lo scioglimento della società nel caso in cui sia priva degli organi necessari e, in secondo luogo, la modifica delle esigenze legali concernenti il domicilio degli amministratori. Il gruppo di lavoro Sagl ha inoltre esaminato la questione dell’opportunità di introdurre anche per la società cooperativa una normativa concernente i prestiti sostitutivi di capitale proprio. Esso vi ha rinunciato per il fatto che da un lato la società cooperativa non è una società di capitali paragonabile alla società anonima e dall’altro il capitale sociale della società cooperativa non ha lo stesso significato del capitale della società anonima.

283 Diritto in materia di ditte

Un’aggiunta che indichi la forma giuridica è auspicabile anche per la società anonima e la società cooperativa (si veda supra pto. 224). Per tali due forme giuridiche, il gruppo di lavoro propone pertanto una normativa analoga a quella prevista per la Sagl (art. 950 AP).

14 All’articolo 52 capoverso 2, l’avamprogetto di LRR prevede che, qualora l’organo di gestione supremo non effettui la notifica entro 30 giorni, il revisore contabile uscente possa notificare personalmente il termine del suo mandato all’ufficio del registro di commercio.