Rapporto esplicativo

Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine

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Oltre alle modifiche del diritto in materia di ditte, che scaturiscono direttamente dalle modifiche del diritto della Sagl, il gruppo di lavoro propone di introdurre un’innovazione suscettibile di rispondere a un bisogno d’ordine pratico.

L’esperienza ha sempre dimostrato che i fondatori di una nuova società dovrebbero avere la possibilità, nella fase di costituzione e quale prima misura provvisionale, di registrare, beneficiando quindi della protezione legale conferita dal diritto delle ditte, la ditta da loro scelta –d’importanza forse decisiva per il loro progetto. Mediante la fissazione di un limite temporale relativamente stretto – si propongono tre mesi, che potrebbero essere ridotti a due, ma un limite inferiore non sarebbe ragionevole – è possibile prevenire eventuali abusi.

Per il calcolo del termine è determinate la notificazione in vista dell’iscrizione, non l’iscrizione stessa. È tuttavia lecito chiedersi se tale precisazione debba essere prevista dal testo legale o soltanto nel commento relativo: a favore dell’inserzione nel testo di legge parla il fatto che quest’ultimo dovrebbe essere formulato in modo corretto e privo di ambiguità; contro tale argomento gioca invece il fatto che una nuova formulazione determinerebbe una divergenza (soltanto apparente) rispetto all’articolo 650 capoverso 3 CO. Al fine di evitare che ciò si verifichi, l’articolo 934 capoverso 3 AP parla di „iscrizione“, benché tale espressione si riferisca alla notificazione per l’iscrizione, come risulta anche da una corretta interpretazione dell’articolo 650 capoverso 3 CO.

3 Eurocompatibilità dell’avamprogetto

31 Introduzione 311 Compendio

In materia di diritto societario, l’Unione europea (UE) persegue due fini sostanzialmente distinti:

− Già negli anni Sessanta, essa ha dato inizio a un programma di armonizzazione di

determinati settori del diritto societario degli Stati membri.

− Essa si è inoltre adoperata al fine di istituire forme di società sovranazionali, che hanno

sinora dato risultati concreti soltanto nel caso del Gruppo Europeo d’Interesse Economico (GEIE).

L’esame dell’avamprogetto di revisione del diritto svizzero della Sagl va pertanto effettuato in primo luogo alla luce delle vigenti dodici direttive armonizzatrici in materia di diritto societario.

Il programma d’armonizzazione dell’UE concerne essenzialmente le società di capitali. I campi d’applicazione della prima, quarta, settima, ottava e undicesima direttiva contemplano anche la Sagl. La dodicesima direttiva, concernente la società unipersonale, riguarda in primo luogo la Sagl. Gli altri atti, tra cui soprattutto la seconda e la terza direttiva, contengono norme speciali inerenti alla società anonima.

In considerazione della vastità delle normative esistenti, sarà possibile approfondire unicamente le differenze tra il diritto societario europeo e l’avamprogetto.

312 Obiettivo del programma d’armonizzazione

Il Trattato di Roma non ha istituito in Europa alcun sistema uniforme in materia di diritto societario. L’articolo 54 III lettera g del Trattato CEE – una delle basi giuridiche determinanti – esige piuttosto un coordinamento delle garanzie previste negli Stati membri a protezione degli interessi tanto dei soci come dei terzi, al fine di renderle equivalenti. Il