Rapporto esplicativo

Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine

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Secondo la concezione comunitaria in materia di diritto societario, la pubblicazione deve servire a informare i terzi riguardo alla società. I conti annuali della Sagl debbono di conseguenza essere costantemente a disposizione di chiunque intenda consultarli.

All’articolo 805 AP, l’avamprogetto prescrive per contro la pubblicazione imperativa del conto annuale soltanto qualora la società abbia emesso prestiti in obbligazioni. Ove tale condizione non sia realizzata, soltanto i creditori della società che comprovino un interesse degno di protezione potranno chiedere la consultazione.

In tale misura i due ordinamenti giuridici sono discordanti, tanto più che l’emissione di prestiti in obbligazioni da parte di una Sagl è pratica assai rara15.

Una proposta tedesca volta a introdurre, nella direttiva n. 90/604/CEE dell’8 novembre 1990, un obbligo ristretto di pubblicazione per le piccole e medie imprese (PMI), non ha potuto essere realizzata.

321.4 Validità degli obblighi

L’articolo 783a AP, che istituisce la responsabilità solidale di coloro che agiscono in nome della società da costituire, adempie alle esigenze relative della direttiva (art. 7).

L’articolo 8 della prima direttiva tutela la buona fede di terzi nella nomina regolare degli organi societari. Un’irregolarità nella nomina può essere opposta a terzi soltanto qualora la società provi che ne erano a conoscenza.

All’articolo 814 capoverso 1 AP, l’avamprogetto non risponde direttamente al quesito, ma rinvia, unicamente per quanto concerne estensione e limitazione della facoltà di rappresentanza, alle disposizioni del diritto della società anonima, vale a dire all’articolo 718a capoverso 2 CO). Tale norma non soddisfa le esigenze poste dall’articolo 8 della direttiva.

Ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 periodo 1 della prima direttiva, gli atti compiuti dagli organi sociali obbligano la società nei confronti dei terzi, anche quando tali atti sono estranei all’oggetto sociale. Tale regola non si applica nel caso in cui gli atti eccedano i poteri che la legge conferisce o consente di conferire a tali organi.

Gli Stati membri possono tuttavia inserire nella loro legislazione una disposizione secondo la quale la società non è obbligata qualora provi che il terzo sapeva che l’atto superava i limiti summenzionati o non poteva ignorarlo. La sola pubblicazione dello statuto non è tuttavia sufficiente a costituire tale prova (art. 9 cpv. 1 periodo 2).

L’avamprogetto disciplina nuovamente tale problema, all’articolo 814 capoverso 1, mediante un rinvio al diritto della società anonima che, all’articolo 718a CO, propone una soluzione divergente da quella prevista dalla direttiva.

Ai sensi di tale articolo, le persone autorizzate a rappresentare la società possono fare, in nome di essa, tutti gli atti conformi al fine sociale.

15 Secondo l’avamprogetto di LRR, l’obbligo di pubblicare il conto annuale (pubblicità) dipende unicamente dalle dimensioni della società: l’articolo 61 prevede che soltanto le grandi Sagl (bilancio complessivo superiore a 20 milioni di franchi, cifra d’affari superiore a 40 milioni di franchi e media di oltre 250 dipendenti) siano tenute a rilasciare una copia del loro conto annuale a chiunque ne faccia domanda. Per quel che concerne piccole e medie società di capitali, neppure l’avamprogetto di LRR è eurocompatibile (si veda il rapporto esplicativo, pag. 78 segg. e 154 segg.).