Rapporto esplicativo

Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine

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il rapporto annuale – a una relazione globale, la cosiddetta relazione sulla gestione18. Dalle singole relazioni si ottiene in tal modo un corpus uniforme dal profilo formale e materiale.

Nonostante il considerevole avvicinamento delle disposizioni svizzere allo standard europeo, conseguito grazie alla revisione del diritto della società anonima del 1991, le norme in materia di rendiconto non possono ancora essere definite eurocompatibili. Vanno constatate divergenze tra i due ordinamenti giuridici in particolare riguardo ai punti seguenti:

− Le esigenze in materia di struttura minima dei conti poste dal diritto svizzero della

società anonima (cfr. ad es. l’art. 663 CO con l’art. 9 della direttiva) non raggiungono la densità normativa della quarta direttiva. Mentre il diritto svizzero della SA affida ampiamente a dottrina e a giurisprudenza il compito di determinare da quale conto debba risultare la situazione finanziaria di una società, la quarta direttiva contiene prescrizioni dettagliate e vincolanti.

− Il diritto svizzero in vigore non subordina l’ampiezza dell’obbligo di rendiconto alle

dimensioni della società. Le norme corrispondenti della direttiva hanno tuttavia carattere facoltativo per gli Stati membri, vale a dire che esse possono - ma non debbono – essere riprese dal diritto nazionale (cfr. art. 11- 12, 27, 44).

− Dal profilo materiale, la differenza principale tra i due ordinamenti giuridici consiste

nella possibilità, prevista dal diritto svizzero, di costituire riserve arbitrarie latenti. Alla luce della quarta direttiva, la loro costituzione giusta l’articolo 669 capoverso 3 CO (al fine di garantire la durevole prosperità dell’impresa) non è più possibile. Poiché il rinvio dell’articolo 805 AP si riferisce anche all’articolo 669 capoverso 3 CO, anche il diritto contabile della Sagl è in contraddizione con il principio della „true and fair view“, che governa il diritto europeo.

− Le norme non sono concordanti né dal profilo terminologico, né da quello sistematico.

322.3 Revisione

L’ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, unifica le esigenze in materia di revisori contabili, al fine di uniformare, in tutti gli Stati membri, la struttura dei controlli annuali prescritti dalla quarta e dalla settima direttiva.

Giusta l’articolo 51 capoverso 2 della quarta direttiva, in relazione con le disposizioni dell’ottava direttiva, i conti annuali di tutte le società soggette all’obbligo di rendiconto vanno controllati da revisori indipendenti di livello universitario. Gli Stati membri possono esentare dall’obbligo di revisione le piccole società (bilancio complessivo inferiore a 2,5 milioni di ECU, cifra d’affari inferiore a 5 milioni di ECU e media di dipendenti inferiore a 50 unità, cfr. art. 11 della quarta direttiva).

All’articolo 819, l’avamprogetto prevede un obbligo di revisione per tutte le società. La revisione ad opera di periti contabili ai sensi dell’ordinanza sui requisiti professionali dei

18 L’avamprogetto di LRR sancisce che la relazione sulla gestione si compone del conto annuale e del rapporto annuale. Il conto annuale comprende il conto individuale e, se del caso, il conto consolidato (art. 7 cpv. 2 AP LRR). Il conto individuale comprende il bilancio, il conto economico, il conto dei flussi di tesoreria e l’allegato (art. 13 cpv. 1 AP LRR).