Rapporto esplicativo

Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine

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articoli 775 capoverso 2 e 781 n. 6 AP (SA: art. 641 n. 6 AP) sono dal canto loro conformi alle esigenze in materia di pubblicazione nel registro di commercio dell’esistenza di una società personale (art. 3 della dodicesima direttiva).

33 Conclusione

In numerose questioni disciplinate dalle direttive europee, l’avamprogetto si avvicina allo standard europeo o lo eguaglia pienamente.

Sussistono differenze laddove si rinvia alle disposizioni del vigente diritto della società anonima. Com’è noto, non sono conformi allo standard europeo in particolare le norme contabili relative. L’eurocompatibilità potrebbe essere conseguita soltanto per il tramite di una nuova revisione del diritto della società anonima o della nuova legge federale sul rendiconto e la revisione contabile (LRR), così come proposta da una commissione peritale presieduta dal dott. Peider Mengiardi. Il relativo avamprogetto non comporta tuttavia un’assimilazione totale alle direttive armonizzatrici dell’UE in materia di rendiconto22.

Anche le esigenze in materia di domicilio dei revisori e dei gerenti, infine, non potrebbero essere mantenute all’interno dell’UE23.

4 Necessità di nuove forme di società?

Resta da discutere se, nel contesto della riforma, la Sagl non debba piuttosto essere strutturata quale forma particolare di SA, la „piccola SA“ o la „SA privata“. Va inoltre considerata l’opportunità di istituire una forma supplementare di società di persone, la quale si ispiri al modello della cosiddetta „GmbH & Co. KG”, così come conosciuto dalla prassi di diversi Paesi a noi vicini.

Nella prima delle sezioni successive (pto. 41), si approfondirà il rapporto tra la prevista revisione del diritto della Sagl e il diritto della società anonima. La seconda sezione (pto. 42) analizzerà la possibilità di introdurre un costrutto giuridico che presenti le caratteristiche della GmbH & Co. KG, forma giuridica nota in particolare in Germania.

41 La revisione del diritto della Sagl in rapporto con il diritto della società anonima

La forma della società anonima del diritto svizzero è, per esperienza, molto elastica. Essa non si addice soltanto alle grandi imprese, ma anche alle piccole e alle medie. Laddove il diritto della società anonima è, sotto taluni aspetti, troppo rigido o lo statuto della società anonima non può essere strutturato tenendo in debito conto il carattere personale della società, i fondatori hanno la possibilità di far capo alla forma giuridica della Sagl – purché sia riformata in modo appropriato.

22 L’avamprogetto di LRR corrisponde ampiamente alla prima, quarta e settima direttiva in materia di diritto societario: fair presentation (inammissibilità di riserve arbitrarie latenti), prescrizioni d’organizzazione e distinzione in funzione di classi di grandezza. Per quanto concerne la pubblicità e l’ammissione di principi contabili generalmente riconosciuti, l’avamprogetto si è volontariamente discostato dalle direttive europee. Vi sono alcune divergenze anche per quel che riguarda l’allegato (si veda il rapporto esplicativo concernente la LRR, pag. 82 segg.).

23 La commissione peritale „diritto contabile“ non si pronuncia sulla conformità della norma con il diritto dell’UE e neppure sull’eventuale durata di tale conformità. Secondo la commissione è consigliabile il mantenimento dello statu quo (art. 45 cpv. 2 AP LRR; si veda il rapporto esplicativo concernente la LRR, pag. 147).