Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine

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9 Aspetti giuridici

9.1 Costituzionalità e legalità

La legge sul trasferimento del traffico merci rappresenta la legge d’esecuzione, non limitata nel tempo, dell’articolo 84 della Costituzione federale (Cost.121), con cui si sostituisce la vigente legge sul trasferimento del traffico, limitata nel tempo. Con questa legge il termine per il raggiungimento degli obiettivi è prolungato fino a due anni dopo l’apertura della galleria di base del Gottardo, cioè verosimilmente al 2017. Le disposizioni transitorie all’articolo 84 Cost., sancite nell’articolo 196 Cost., esigono tuttavia una realizzazione dei contenuti dell’articolo sulla protezione delle Alpi entro 10 anni. Questo termine è scaduto a metà 2004. La proroga del termine del trasferimento significa che fino al raggiungimento dell’obiettivo vi sarà una situazione contraria alle norme costituzionali.

Nella legge dell’8 ottobre 1999 sul trasferimento del traffico è menzionato l’obiettivo di 650'000 viaggi nel traffico pesante attraverso le Alpi. Questo numero corrisponde grossomodo al numero di viaggi del traffico pesante attraverso le Alpi nel traffico interno, di importazione e di esportazione (cioè senza il traffico di transito) nel 1999. Dato che deve essere trasferito alla ferrovia soltanto il traffico merci di transito attraverso le Alpi, da frontiera a frontiera, questo obiettivo corrisponde alle condizioni dell’articolo 84 capoverso 2 Cost. Ogni obiettivo di trasferimento che supera nettamente tale quantità non permette invece di soddisfare il mandato costituzionale. In linea di principio il raggiungimento dell’obiettivo di trasferimento definito dalla Costituzione è possibile anche con la variante 2 qui presentata; in questa variante tuttavia il raggiungimento dell’obiettivo entro il 2017 dipenderà necessariamente dall’istituzione di una borsa dei transiti alpini coordinata su tutto l’arco alpino con le relative limitazioni delle capacità. Adottando il limite massimo di viaggi della variante 2, il termine di 10 anni previsto dall’articolo 84 Costituzione per la realizzazione del mandato costituzionale viene rimandato ulteriormente senza che sia definito un termine preciso122.

La riscossione di una tassa come quella prevista nel presente progetto sotto forma di tassa sul transito alpino richiede per principio una base legale formale che disciplina la cerchia delle persone tenute a versare la tassa, l’ammontare della tassa e il suo calcolo (art. 164 cpv. 1 Cost.).

ne); Statistiche dei trasporti 02, pubblicato da LITRA, Servizio d'informazione per i trasporti pubblici, Berna (numero dei viaggiatori trasportati dagli impianti a fune).

120 Cfr. sezione 5.1.2.

121 RS 101

122 Non è necessario l’esame della costituzionalità della variante 3 dato che essa può essere applicata a complemento sia della variante 1 sia della variante 2.