Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine

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In linea di principio l'introduzione di una tassa sul transito alpino non è in contraddizione con la gratuità dell'utilizzazione delle strade, garantita dall'articolo 82 capoverso 3 della Costituzione federale, che disciplina anche l'approvazione di deroghe da parte dell'Assemblea federale. La stima effettuata in occasione della consultazione dell'aprile 1997 in merito all'applicazione dell'articolo costituzionale sulla protezione delle Alpi e al disegno di legge federale relativa a una tassa sul traffico merci transalpino rimane valida: i tratti di strade transalpine soggetti a tassa saranno menzionati individualmente e concretamente. Si tratta di casi particolari definiti con precisione e non di tasse legate all'utilizzazione generale. Le esigenze poste a una regolamentazione d'eccezione sono adempiute. L'articolo 82 capoverso 3 della Costituzione federale non esclude pertanto la riscossione di una tassa per passaggi alpini ben definiti.

La competenza della Confederazione in materia di regolamentazione del diritto della responsabilità civile delle ferrovie risulta, da un lato, dall'articolo 87 della Costituzione federale, in virtù del quale la legislazione sui trasporti ferroviari, sulle filovie, sulla navigazione nonché sull’aviazione e l’astronautica compete alla Confederazione, dall'altro dall'articolo 122 della Costituzione federale, in virtù del quale la legislazione nel campo del diritto civile compete alla Confederazione.

9.2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Il pacchetto di misure proposto con la legge sul trasferimento del traffico merci è realizzabile soltanto in caso di compatibilità con tutti gli obblighi internazionali. Pertanto la riscossione di una tassa sul transito alpino o l'introduzione di una borsa del traffico alpino non sono possibili direttamente con la messa in vigore della legge sul trasferimento del traffico merci, ma dipende da un'armonizzazione sul piano internazionale. Per rendere possibile la coordinazione necessaria per la messa in atto di tali misure, la legge sul trasferimento del traffico merci attribuisce esplicitamente al Consiglio federale una competenza di concludere accordi con altri Stati. Le disposizioni dell'Accordo sui trasporti terrestri coprono la continuazione della promozione del traffico combinato.