Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine

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Questi trasferimenti nell’ambito delle condizioni quadro generali a livello europeo dovrebbero essere accompagnati da ulteriori misure fiscali applicabili alla strada per aumentare in modo mirato il prezzo del trasporto di merci su strada attraverso le Alpi. Un esempio di questo genere è l’introduzione di una borsa dei transiti alpini, i cui principi sono descritti nel numero 4.2.3, con un limite di 650'000 viaggi fino al 2009. Tuttavia, senza modifiche all’Accordo sui trasporti terrestri o un accordo mirato con l’UE queste misure supplementari fiscali per la strada sono contrari agli impegni internazionali in vigore per la Svizzera.

4.2.2 Obiettivo della futura politica di trasferimento

Il trasferimento del traffico su rotaia può essere definito in generale un cambiamento della suddivisione dei compiti tra i sistemi di trasporto i quali dispongono di diverse capacità infrastrutturali e il cui impatto sull’ambiente è differente. La volontà politica di trasferire il traffico pesante dalla strada alla ferrovia è stata più volte approvata da Popolo e Cantoni. Nella relativa legge il Parlamento ha fissato un volume di 650’000 viaggi transalpini su strada. Questa cifra corrisponde al traffico interno, alle importazioni e alle esportazioni attraverso i quattro principali valichi alpini nel 1999. Si tende cioè ad arrivare al numero di viaggi che, secondo le ipotesi, rimarrebbero su strada se, come previsto dalla Costituzione, il traffico transalpino di transito non si svolgesse più su strada. Queste dimensioni corrispondono alla metà del totale dei viaggi svolti attraverso le Alpi nel 1999.

Ma questo obiettivo quantitativo non deve essere ripreso acriticamente nella legge sul trasferimento del traffico merci poiché il suo raggiungimento è dubbio.

In linea di massima, un trasporto merci dovrebbe esser svolto nel modo e con i mezzi più adeguati sotto tutti i punti di vista, cioè tecnico, geografico, ecologico ed economico. Ciò presuppone che

- sugli assi transalpini siano disponibili strutture capienti (per strada e ferrovia);

- le infrastrutture a disposizione possano essere utilizzate in maniera non discriminato-

ria;

- vengano computati tutti i costi causati dal traffico merci pesante, in particolare quelli

ambientali (anche tenendo conto della fragilità dello spazio alpino) e quelli provocati dagli incidenti (anche tenendo presenti le esigenze di sicurezza nelle gallerie stradali e i tratti pericolosi nella zona alpina).

L’articolo 84 della Costituzione federale recita:

1 La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l’uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali.

2 Il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera avviene tramite ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Eccezioni sono ammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dalla legge.